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    04 giugno 2026

    Attribuzioni tra coniugi

    Cassazione, ordinanza, 8 aprile 2026, n. 8793, Sez. III civile.  In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, le attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniale per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune si presumono effettuate in adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia ai sensi dell’art. 143 c.c. e risultano, pertanto, irripetibili in quanto sorrette da una giusta causa. Ne consegue che il coniuge, il quale agisca con l’azione sussidiaria di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per ottenere la restituzione di somme versate su un conto corrente cointestato, ha l’onere di allegare e provare una causa diversa (quale, ad esempio, un mutuo) ovvero che l’apporto complessivo risulti, per entità e destinazione, sproporzionato ed inadeguato rispetto alle proprie sostanze e capacità reddituali, non assumendo a tal fine rilievo la mera dimostrazione di una superiorità quantitativa degli esborsi rispetto a quelli dell’altro coniuge. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Foto di Kalpesh Ajugia da Pixabay © Riproduzione riservata

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    15 settembre 2025

    Patti prematrimoniali: riconosciuta la validità?

    Cassazione, ordinanza, 21 luglio 2025, n. 20415, sez. I civile. Va riconosciuta validità all’accordo tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ., essendo, infatti, il fallimento del matrimonio non causa genetica dell’accordo, ma mero evento condizionale. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di cottonbro studio © Riproduzione riservata

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    12 settembre 2025

    Accordi di separazione consensuale: trasferimento...

    Cassazione, ordinanza, 22 aprile 2025, n. 10545, sez. III civile.  L’atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell’altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l’avvenuta omologazione dell’accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell’obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Tung Nguyen da Pixabay © Riproduzione riservata

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    28 maggio 2025

    Riconciliazione dei coniugi: effetti

    Cassazione, ordinanza, 18 gennaio 2025, n. 1256, sez. I civile.  Lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, conseguente alla loro separazione giudiziale o consensuale, è rimosso dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, anche se verificatasi per fatti concludenti, con l’effetto di ripristinare automaticamente il regime di comunione originariamente adottato, salvo diversa convenzione matrimoniale; restano tuttavia esclusi gli acquisti effettuati durante il periodo di separazione e l’invocabilità della buona fede da parte dei terzi che abbiano acquistato diritti da uno dei coniugi, confidando sull’apparenza del permanere della separazione, in assenza di adeguata pubblicità. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Alisa Dyson da Pixabay © Riproduzione riservata

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    06 luglio 2024

    Accessione e comunione legale tra coniugi

    Cassazione, ordinanza 22 aprile 2024, n. 10727, sez. II civile.  Il principio generale dell’accessione posto dall’art. 934 cod. civ., prevede che il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, e non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l’art. 177 co.1 cod. civ. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale; ne consegue che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà esclusiva di uno di essi è a sua volta personale e di proprietà esclusiva di quest’ultimo, mentre al coniuge non proprietario che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell’onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese a tale fine. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Image by drobotdean on Freepik © Riproduzione riservata

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    23 luglio 2021

    Gli accordi prematrimoniali

    Cassazione, ordinanza n. 11012/2021. Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all’art. 160 c.c..  Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio In tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione, i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito-credito portate da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell'uno e a favore dell'altro da versarsi "vita natural durante", il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull'an dell'assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell'accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) "in occasione" della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il diritto all'assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare).Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    14 luglio 2020

    Coniugi in comunione legale e società di persone

    Cassazione, ordinanza 27 aprile 2020, n. 8222, sez. I civile. Tra coniugi in regime di comunione legale può essere costituita una società di persone, con un patrimonio costituito dai beni conferiti dagli stessi, essendo anche le società personali dotate di soggettività giuridica, sicché, in caso di recesso di un socio, sorgendo a carico della società l’obbligo della liquidazione della sua quota, la domanda del coniuge receduto di accertamento della comproprietà dei beni sociali può essere interpretata dal giudice come tesa alla liquidazione della sua quota sociale. Nel caso in questione la Suprema Corte ha ritenuto che potesse riqualificarsi come istanza di liquidazione della quota sociale, la domanda della moglie nei confronti del marito tesa all’accertamento della comproprietà dei beni appartenenti ad una società in nome collettivo, di cui i coniugi in regime di comunione dei beni erano unici soci.  Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    08 febbraio 2017

    Gli accordi dei coniugi in vista del futuro ed...

    Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza del 30 gennaio 2017 n. 2224 Cosa cambia per il cittadino Nonostante qualche parziale apertura vi fosse stata in passato, la Corte di Cassazione ha fatto marcia indietro, tornando ad affermare nuovamente che gli accordi dei coniugi, in sede di separazione, volti a determinare i reciproci rapporti giuridico patrimoniali in vista di un futuro ed eventuale divorzio, sono nulli per illiceità  della causa. In realtà  l'orientamento di dottrina e giurisprudenza favorevole ad una maggiore autonomia delle parti anche in sede di separazione e divorzio è da preferire, purchè la separazione o il divorzio non siano la causa dell'accordo prematrimoniale ma solo un evento condizionante esterno. L'ordinamento italiano fa un progresso di civiltà  se riconosce maggiore spazio all'autonomia dei coniugi, liberandoli dagli eccessi di un certa "tutela " giudiziaria, che ne comprime gli spazi di libertà . Maggiore libertà  per avere un ordinamento più moderno ed attrattivo. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. La questione attiene all'ipotesi in cui i coniugi stipulino accordi, circa il loro regime giuridico patrimoniale, in vista di un eventuale e futuro divorzio. Le ragioni giuridiche. Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 888 del 1970, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile deve essere effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati al tenore di vita avuto durante il matrimonio. La liquidazione in concreto dell'assegno va, poi, compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale e patrimoniale dato da ciascuno, nonchè del loro reddito, il tutto anche in relazione alla durata del matrimonio. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha sottolineato come gli accordi preventivi con i quali i coniugi fissino, in sede di separazione, il regime giuridico patrimoniale, in vista di un futuro ed eventuale divorzio, sono invalidi per illiceità  della causa. Questo perchè una siffatta tipologia di accordi risulterebbe violativa del principio fondamentale di radicale indisponibilità  dei diritti in materia matrimoniale, espresso dall'art. 160 c.c.. Questo non solo quando gli accordi limitino o escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario per soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente dette esigenze, in base alla considerazione per cui una preventiva pattuizione, "specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio ("¦) potrebbe determinare il consenso al divorzio"[1]. La Corte di Cassazione ha ribadito, dunque, la natura assistenziale dell'assegno di divorzio, previsto a tutela del coniuge più debole, da cui deriverebbe, come conseguenza, l'indisponibilità  del diritto a richiederlo. Questo perchè la corresponsione dell'assegno divorzile può avvenire anche in un'unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico, ma tale regola non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, con la conseguenza che gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati "secundum ius", non possono implicare in ogni caso rinuncia all'assegno di divorzio. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/ Notaio Paolo Broccoli [1] Corte di Cassazione, sentenza n. 1810 del 18 febbraio 2000.

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