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    07 maggio 2024

    Donazioni informali e indirette: tassazione

    Cassazione, sentenza 20 marzo 2024, n. 7442. Il caso: la sentenza della Cassazione riguarda una liberalità informale realizzata con trasferimento bancario di titoli e denaro “Svizzera su Svizzera” che viene ritenuta soggetta a imposta di donazione, con aliquota dell’8% senza poter beneficiare della franchigia, ai sensi dell’art. 56-bis del D.Lgs. 346/90, poiché la liberalità era stata dichiarata dal donante nell’istanza presentata in sede di voluntary disclosure. Diversamente opinando rispetto a quanto sostenuto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 11 agosto 2015 n. 30/E – secondo la quale genericamente l’imposta di donazione si applica alle liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione) – la Corte fonda il proprio ragionamento partendo dal Testo Unico dell’imposta di successione e donazione (D.Lgs. 346/1990). Secondo la Cassazione, si deve desumere che la donazione indiretta è rilevante ai fini dell'imposta di donazione solo se risulta da atti soggetti alla registrazione. Pertanto, le donazioni informali e quelle indirette, che non sono stipulate per iscritto né enunciate in un atto scritto, non sono un possibile oggetto di tassazione, a meno che non sussistano i presupposti di cui all’art. 56-bis D.lgs. 346/1990, e cioè: non si faccia luogo alla registrazione volontaria della donazione stessa; oppurela donazione non risultante da atti soggetti a registrazione, avendo valore superiore a 1 milione di euro, sia confessata dal contribuente nell'ambito di una procedura di accertamento tributario (es. voluntary disclosure). Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Gerd Altmann da Pixabay © Riproduzione riservata

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    13 giugno 2022

    Donazione indiretta di immobile con negozio...

    Tribunale di Ravenna 17 ottobre 2019.Si ha donazione indiretta di immobile qualora, per spirito di liberalità ed utilizzando un negozio diverso dalla donazione, una somma di danaro del donante venga utilizzata per acquistare in favore del donatario un bene immobile. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    01 febbraio 2022

    Donazione indiretta e negozio simulato

    Cassazione 30 ottobre 2020 n. 24040. La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell’arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore. Pertanto, la donazione indiretta differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente differisce dalla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito. Ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale, in materia di contratti e simulazione, che valgono invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    07 maggio 2021

    Limiti alla prova testimoniale nella donazione...

    Cassazione n. 24040/2020. La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell’arricchimento per mero spirito di liberalità del contraente che riceve la prestazione di maggior valore. La donazione indiretta, pertanto, differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti che intendono invece, stipulare un contratto gratuito. Ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale in materia di contratti e simulazione che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    14 luglio 2020

    Donazione indiretta e animus donandi

    Cassazione, sentenza 21 maggio 2020, n. 9379, sez. II civile.  Nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l’effetto dell’arricchimento del destinatario, sicché l’intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall’atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall’esame di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    01 agosto 2017

    Sezioni Unite: per la donazione di denaro serve...

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017 Una sentenza di cui si sentirà  spesso parlare quella di questi giorni delle Sezioni Unite che hanno ricondotto a sistema la dibattuta questione se un trasferimento di valori mobiliari mediante ordine impartito alla banca possa considerarsi donazione indiretta o meno. La soluzione abbracciata dalle Sezioni Unite è di tipo conservativo: per poter trasferire valori mobiliari e dormire sonni tranquilli occorre l'atto pubblico, ovvero la forma solenne richiesta per le donazioni dirette, pena la nullità  stessa della donazione e quindi il rischio per il beneficiario di vedersi opporre la richiesta di restituzione da parte degli eredi del disponente. Le Sezioni Unite sembrano dirci, quindi, attenzione al requisito di forma se il trasferimento non è di modico valore. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto La vicenda riguarda un trasferimento di valori mobiliari di cospicuo valore, depositati su conto bancario, eseguito a favore di un terzo - la convivente - in virtù di un ordine in tal senso impartito alla banca dal titolare del conto, deceduto pochi giorni dopo l'operazione. Apertasi la successione, la figlia del de cuius chiedeva la restituzione degli strumenti finanziari appartenuti al padre tenuti in un apposito conto di deposito titoli in amministrazione presso la banca, deducendo la nullità  del negozio attributivo in quanto privo della forma solenne richiesta per la validità  della donazione. Le ragioni giuridiche La questione giuridica di fondo risolta dall'intervento delle Sezioni Unite attiene alla dibattuta questione se un'operazione come quella attributiva di strumenti finanziari, compiuta attraverso una banca chiamata a dare esecuzione all'ordine di trasferimento dei titoli impartito dal titolare con operazioni contabili di addebitamento e di accreditamento, costituisca una donazione tipica ex 769 c.c. oppure una donazione indiretta ai sensi dell'art. 809 c.c.. La riconduzione della fattispecie nella prima o nella seconda ipotesi ha ricadute applicative assai rilevanti, ove si consideri che l'onere di forma è espressamente previsto dalla legge solamente per le donazioni dirette, mentre per la validità  delle donazioni indirette è sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico di volta in volta utilizzato (l'art. 809 c.c. non richiama l'art. 782 c.c.). Di talché la sussunzione della fattispecie nella categoria delle donazioni dirette, invece che in quella delle donazioni indirette, comporterebbe la nullità  della stessa per violazione del requisito di forma richiesto dalla legge. Per risolvere la questione, le Sezioni Unite ripercorrono le ipotesi che più volte in questi anni hanno interessato le aule di tribunale e in cui vanno ricompresi il contratto a favore di terzo, la cointestazione con firme disgiunte di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito o la cointestazione di buoni postali fruttiferi, il pagamento di un'obbligazione altrui compiuto dal terzo per spirito di liberalità , la fissazione di un corrispettivo molto basso in un contratto oneroso, la rinuncia abdicativa, e via discorrendo. Alla luce di ciò focalizzano, quindi, la loro attenzione sugli aspetti che differenziano le liberalità  non donative da quelle donative. Tornando, poi, alla fattispecie specifica oggetto di giudizio, le Sezioni Unite non hanno ritenuto condivisibile l'inquadramento sistematico per cui la donazione indiretta tramite trasferimento per spirito di liberalità  a mezzo banca di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli in amministrazione del beneficiante a quello del beneficiario sarebbe il frutto di un'operazione, sostanzialmente trilaterale, eseguita da un soggetto diverso dall'autore della liberalità  sulla base di un rapporto di mandato sussistente tra beneficiante e banca, obbligata in forza di siffatto rapporto a dar corso al bancogiro e ad effettuare la prestazione in favore del beneficiario. Secondo questa impostazione non vi sarebbe nessun atto diretto di liberalità  tra soggetto disponente e beneficiario, ma si sarebbe di fronte ad un'attribuzione liberale a favore del beneficiario attraverso un mezzo, il bancogiro, diverso dal contratto di donazione. Al contrario l'operazione bancaria in adempimento dell'ordine impartito dal soggetto svolgerebbe una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro. Osserva la Corte, in altre parole, "si è di fronte, cioè, non ad una donazione attuata indirettamente in ragione della realizzazione indiretta della causa donandi, ma ad una donazione tipica ad esecuzione indiretta", per cui il trasferimento trova la propria giustificazione nel rapporto tra l'ordinante - disponente e il beneficiario, dal quale dovrà  desumersi se l'accreditamento (atto neutro) sia sorretto da una iusta causa: "di talché, ove questa si atteggi a causa donandi, occorre, ad evitare la ripetibilità  dell'attribuzione patrimoniale da parte del donante, l'atto pubblico di donazione tra il beneficiante e il beneficiario, a meno che si tratti di donazione di modico valore". Pertanto, concludono le Sezioni Unite, il trasferimento per spirito di liberalità  di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità  dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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    23 dicembre 2016

    Problematiche in materia di donazioni indirette:...

    La recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n. 575 del 21 marzo 2016, consente di analizzare tre significative questioni, che investono tutte, trasversalmente, il tema della donazione indiretta. La vicenda sottesa ha preso le mosse dal ricorso di un soggetto avverso un avviso di liquidazione e relative sanzioni, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare l'omessa imposta sulle donazioni relativa a un bonifico effettuato in suo favore. In particolare il ricorrente sottolineava come, essendo la somma destinata all'acquisto di un immobile scontante l'imposta di registro, essa non avrebbe dovuto essere assoggettata all'imposta sulle donazioni e che, in ogni caso, anche volendola considerare una donazione indiretta, essendo stata effettuata da un soggetto con residenza all'estero ed essendo stati i soldi prelevati da un conto estero, avrebbe, almeno, dovuto scontare l'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. Inoltre lamentava la mancata applicazione delle aliquote agevolate, in quanto la donazione era stata posta in essere da due soggetti dello stesso sesso unite in un rapporto di unione domestica, riconosciuto dal diritto svizzero. La Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, tuttavia, aveva respinto il ricorso, sottolineando come nell'atto di compravendita non fosse evidenziato il collegamento negoziale tra la compravendita dell'immobile e la provvista di denaro effettuata mediante bonifico e sul presupposto che il denaro risultasse esistente nel territorio italiano sotto forma di disponibilità  nel conto corrente. A ciò si aggiunga, inoltre, che la Commissione Provinciale ha ritenuto non riconosciuta l'unione domestica tra persone dello stesso sesso, così come presente nel diritto svizzero. Donazione indiretta e imposta sulle donazioni. Per quanto attiene alla prima problematica, quella delle imposte sulla donazione, occorre partire dal dato normativo, che è ben noto, ma che si riporta per comodità  espositiva. Quando viene posta in essere una donazione indiretta al fine di porre in essere un altro negozio (la compravendita in questo caso), l'art. 4 bis del D. Lgs. 346/90 prevede che "ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità  indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità  collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto". Se questo è il dato normativo, la Commissione Regionale ha rigettato il motivo di appello, dal momento che nell'atto di compravendita non vi era traccia del collegamento negoziale tra la provvista di denaro e la compravendita. In altre parole, per rientrare nell'ambito di applicazione del suddetto art. 4 bis, ovvero per poter beneficiare dell'esenzione dell'imposta sulla donazione, ciò che serve è che il trasferimento di denaro risulti finalizzato all'acquisto dell'immobile, ovvero che risulti il collegamento negoziale tra la donazione e il successivo negozio, che sconta l'imposta di registro in misura proporzionale o l'imposta sul valore aggiunto. Donazione indiretta e territorialità . Per quanto attiene, poi, alla questione territoriale della pretesa impositiva del fisco italiano, occorre anche qui prendere le mosse dal dato normativo. L'art. 2 del D. Lgs 346/90 prevede che "l'imposta (sulle donazioni) è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorchè esistenti all'estero. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti". L'art. 55 comma 1 bis prevede, poi, che "sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni". La Commissione Regionale sottolinea come la disciplina contenuta nell'art. 55 comma 1 bis non abbia inteso derogare alla regola contenuta nell'art. 2 e, pertanto, l'imposta rimane dovuta in misura proporzionale. In altre parole, per semplificare, la pretesa impositiva dello Stato viene meno solo quando il donante abbia la residenza all'estero e quando anche i beni donati si trovino all'estero. Ordunque, visto che dubbi non possono essercene in relazione a un soggetto che abbia effettivamente la residenza all'estero, se così risulta essere, quello che occorre verificare è se i beni possano o meno considerarsi siti all'estero e a quali condizioni ciò si verifichi, soprattutto nel caso in cui si tratti di un bonifico bancario. La Commissione Regionale, in accordo con quanto già  sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto sussistenti i presupposti per poter applicare l'imposta sulle donazioni dal momento che ha considerato "esistente" il bene donato in Italia. In particolare, ha ritenuto che, anche se la disposizione, che ha trasferito il denaro, si è originata in territorio estero, il beneficio della donazione si è concretizzato in territorio italiano, sub specie di disponibilità  di denaro nel conto corrente. In altre parole, la donazione può dirsi perfezionata solo nel momento e nel luogo in cui il donatario abbia avuto effettiva disponibilità  della somma donata, condizione che, nel caso di specie, è avvenuta, dunque, in Italia e che, pertanto, giustifica la pretesa impositiva dello Stato italiano. Donazione indiretta e unioni civili. Per quanto attiene a quest'ultimo punto, il ricorrente lamentava la violazione normativa in tema di famiglia della Carta Europea dei Diritti umani e delle Libertà  fondamentali, in quanto legato da un rapporto affettivo verso l'altro soggetto. Come noto, la legge riconosce l'applicazione di aliquote agevolate nel caso in cui la donazione avvenga tra parenti fino al quarto grado. Pertanto il fatto che donante e donatario fossero legati da un rapporto affettivo stabile e legalmente riconosciuto da uno stato straniero dovrebbe essere sufficiente per far scattare l'applicazione delle aliquote agevolate, pena appunto la violazione delle norme in tema di famiglia previste anche dalla normativa europea e dalla CEDU. Preme sottolineare che la sentenza esaminata è stata pronunciata prima della legge sulle Unioni civili, tuttavia già  in questa sede, la Commissione Regionale ha ritenuto applicabili le aliquote agevolate anche nel caso di unione domestica tra soggetti dello stesso sesso. In particolare, come affermato anche dalla Corte di Cassazione in altra sede, chi abbia contratto all'estero un matrimonio o comunque un'unione legalmente riconosciuta ha diritto anche nello Stato italiano a vedersi riconosciuto lo status di "familiare" e pertanto, nel caso di specie, a vedersi riconosciute le aliquote agevolate, che la legge concede, appunto, fino ai parenti di quarto grado.

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    21 dicembre 2016

    Donazione diretta o indiretta?

    Quando si parla di "donazione" si tende a immaginare un'unica tipologia di atto negoziale. Invece il nostro Codice Civile conosce varie forme di donazione. Qui si cercherà  di analizzare la principale distinzione che si usa fare in tema di donazione, ovvero la summa divisio tra donazioni dirette e donazioni indirette, al fine di evidenziare quali sono le principali differenze. La donazione diretta è disciplinata dall'art. 769 c.c. e consiste in un contratto con cui una parte, per spirito di liberalità , arricchisce l'altra. Già  all'interno di questa prima categoria si distingue, poi, ulteriormente, a seconda che questo arricchimento, e correlato impoverimento del donante, si realizzi mediante la disposizione di un diritto o l'assunzione di un'obbligazione (in questo caso si tratta di una donazione obbligatoria). Caratteristica fondamentale della donazione diretta è che essa richiede la forma dell'atto pubblico a pena di nullità . Lo stesso risultato pratico può essere, però, raggiunto dalle parti anche mediante una donazione indiretta. Quest'ultima consiste in una liberalità  attuata, anzichè con lo strumento tipico previsto dall'art. 769 c.c., mediante un altro negozio che comunque sortisca lo stesso effetto, ovvero l'arricchimento del beneficiario e il corrispettivo impoverimento del donante. Gli strumenti tipici per raggiungere questo fine sono i più disparati: dalla compravendita, all'intestazione di un conto corrente contenente denaro o ancora alla remissione di un debito. Si tratta, in buona sostanza, di tutti i contratti tipici previsti dal Codice civile, che possano in qualche modo costituire uno strumento utile per raggiungere l'ulteriore fine di liberalità . Queste donazioni hanno la particolarità  che non richiedono l'atto pubblico, ma la forma richiesta dal contratto di cui si servono. Ciò è facilmente ricavabile dal fatto che l'art. 809 c.c., che si occupa degli altri "atti di liberalità ", non richiama espressamente l'art. 782 c.c., che disciplina, appunto, la forma richiesta per la donazione diretta. Al contrario la restante disciplina prevista in generale per le donazioni si applica anche alle donazioni indirette. In particolare, per espressa previsione legislativa, sono anch'esse soggette alle regole previste per la revocazione per causa di ingratitudine (art. 801 c.c.), la sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.), nonchè la riduzione delle donazioni per lesione della quota dei legittimari. L'art. 737 c.c. sottopone, poi, a collazione non solo le donazioni dirette, ma anche quelle indirette, con l'eccezione delle spese e delle liberalità  di cui all'art. 742 c.c. Inoltre, anche se non espressamente previsto dalla legge, opinione comune ritiene applicabili alle donazioni indirette anche tutte le norme che attengono all'obbligo degli alimenti (art. 437 c.c.), al divieto di donazione di beni futuri (art. 771 c.c.), all'incapacità  a donare (artt. 776 e 777 c.c.), all'incapacità  a ricevere per donazione (art. 779 c.c.), all'errore sul motivo e al motivo illecito (artt. 787 e 788 c.c.), nonchè infine all'azione revocatoria ex 2901 c.c. Una parte della dottrina distingue, poi, ulteriormente, tra donazioni formali e informali. Infatti può anche accadere che una parte arricchisca l'altra mediante un'attività  materiale o un comportamento omissivo, non sussumibili in un negozio tipico previsto dal nostro ordinamento. Anche in tali casi, però, si compiono gli effetti previsti dall'art. 769 c.c. per la donazione, ed in particolare, l'arricchimento del donatario e l'impoverimento del donante per spirito di liberalità . Si tratterebbe cioè di donazioni informali, ovvero donazioni senza la dovuta forma delle donazioni dirette e senza neppure la forma di altro negozio asservito alla finalità  di liberalità . A prescindere che si voglia aderire alla tripartizione donazioni dirette, indirette e informali, o alla bipartizione donazioni dirette o indirette, quello che preme, in questa sede, è sottolineare che, a prescindere dalla forma richiesta, la disciplina applicabile rimane la stessa, grazie all'equiparazione effettuata dall'art. 809 c.c. Il legislatore, sostanzialmente, ha preferito optare per un criterio sostanziale e non formale: quello che conta è il risultato raggiunto, ovvero l'arricchimento e l'impoverimento per spirito di liberalità . Questo si riflette anche in ambito fiscale. La giurisprudenza tributaria ha, a più riprese, sottolineato come siano esigibili le imposte sulla donazione anche nel caso di donazioni che non rivestano la forma di donazione diretta ma siano, al contrario, donazioni indirette (e/o informali). Non importa, infatti, se la donazione abbia o meno la forma della donazione diretta, ovvero l'atto pubblico. Ciò che conta, al contrario, è che vi sia stato un trasferimento di un diritto o della titolarità  di un bene per scopo di liberalità , presupposto in presenza del quale l'amministrazione finanziaria fonda la propria pretesa impositiva[1]. [1] Corte di Cassazione, sentenza n. 634 del 18 gennaio 2016.

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