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    09 luglio 2020

    Trust autodichiarato: imposta sulle successioni e...

    Cassazione, sentenza 23 aprile 2020, n. 8082, sez. V. La costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione. Per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel trust di cui alla L. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile, nè nell’atto istitutivo, nè nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo. Ove la figura del disponente e del trustee coincidano e vi sia anche la possibilità che il beneficiario finale si identifichi con il disponente stesso, non può essere integrato il presupposto impositivo del reale arricchimento effettuato attraverso un effettivo trasferimento di beni e diritti. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    30 marzo 2017

    Trasformazione da s.r.l. a trust: no all'imposta...

    Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione XXVI, sentenza n. 1836 del 27 gennaio 2017 Cosa cambia per il cittadino. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha affermato che la trasformazione di una società  s.r.l. in trust non è soggetta all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, dal momento che la modifica soggettiva della titolarità  dei beni e dei rapporti giuridici non determina alcun trasferimento a terzi. L'operazione economica deve più correttamente essere qualificata come una trasformazione eterogena (da ente commerciale a ente non commerciale), che non sconta questo tipo di tassazione, mancando a monte il presupposto per l'applicazione della tassazione pretesa dal Fisco, ovvero l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità . Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. La vicenda attiene alla richiesta di annullamento di un avviso di liquidazione di imposta, con relativa sanzione, emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito della trasformazione ai sensi dell'art. 2498 c.c. di una società  s.r.l. a trust irrevocabile per beneficiari. In particolare l'Agenzia delle Entrate aveva notificato in prima battuta al notaio rogante formale liquidazione "dell'imposta principale postuma", riqualificando l'atto e sottoponendolo al tributo successorio sulla base del convincimento che si trattasse di un conferimento di beni in trust e non di una trasformazione eterogenea con conservazione del medesimo soggetto in altra veste giuridica. Successivamente, a seguito dell'annullamento in autotutela del primo avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate ne aveva notificato un secondo, con cui chiedeva di nuovo il pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, ma questa volta al trustee, sulla base del convincimento per cui l'operazione dovesse essere assoggettata all'imposta sulle successioni e donazioni al momento della segregazione del patrimonio. Le ragioni giuridiche. Le ragioni giuridiche che hanno spinto la Commissione Tributaria Provinciale di Roma a pronunciarsi a favore del contribuente risiedono principalmente nella constatazione che la mera trasformazione del soggetto giuridico in altra veste giuridica non determina alcun arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità . In particolare, l'atto di trasformazione di una s.r.l. in trust integra una trasformazione eterogenea, in cui la modifica soggettiva della titolarità  dei beni e dei rapporti giuridici non determina l'arricchimento patrimoniale a spirito di liberalità  (elemento che costituisce fondamento necessario per l'applicazione dell'imposta di successione e donazione), ma solamente una regressione del soggetto giuridico proprietario dei beni (il beneficiario), senza che vi sia alcun trasferimento a terzi. Come sostenuto anche dalla giurisprudenza di Cassazione, infatti, dalla segregazione non deriva alcun reale trasferimento di beni, con correlativo arricchimento di persone, elementi questi che si realizzeranno solo successivamente a favore dei beneficiari, i quali saranno a quel punto (e solo a quel punto) tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale. Se dunque l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità  costituisce fondamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, in assenza di questo viene meno il presupposto stesso della pretesa tributaria dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso analizzato, infatti, vi è solamente una trasformazione da ente commerciale a ente non commerciale, con prosecuzione, ex 2948 c.c., di tutti i rapporti dell'ente che ha effettuato la trasformazione e il consolidamento dell'efficacia della trasformazione stessa, stante l'assenza di opposizione da parte dei creditori ai sensi dell'art. 2500 novies c.c. Mancherebbe, quindi, a monte proprio il presupposto fondamentale per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni. A ciò si aggiunga anche la contraddittorietà  dello stesso operato dell'Agenzia delle Entrate (che aveva già  annullato in autotutela il primo avviso di accertamento notificato al Notaio quale responsabile di imposta, per poi notificarlo nuovamente al trustee) a riprova dell'assenza di un'interpretazione uniforme a fondamento della pretesa tributaria avanzata dal Fisco. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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