Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione XXVI, sentenza n. 1836 del 27 gennaio 2017

Cosa cambia per il cittadino.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha affermato che la trasformazione di una società  s.r.l. in trust non è soggetta all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, dal momento che la modifica soggettiva della titolarità  dei beni e dei rapporti giuridici non determina alcun trasferimento a terzi. L'operazione economica deve più correttamente essere qualificata come una trasformazione eterogena (da ente commerciale a ente non commerciale), che non sconta questo tipo di tassazione, mancando a monte il presupposto per l'applicazione della tassazione pretesa dal Fisco, ovvero l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità .

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Il fatto.

La vicenda attiene alla richiesta di annullamento di un avviso di liquidazione di imposta, con relativa sanzione, emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito della trasformazione ai sensi dell'art. 2498 c.c. di una società  s.r.l. a trust irrevocabile per beneficiari. In particolare l'Agenzia delle Entrate aveva notificato in prima battuta al notaio rogante formale liquidazione "dell'imposta principale postuma", riqualificando l'atto e sottoponendolo al tributo successorio sulla base del convincimento che si trattasse di un conferimento di beni in trust e non di una trasformazione eterogenea con conservazione del medesimo soggetto in altra veste giuridica.

Successivamente, a seguito dell'annullamento in autotutela del primo avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate ne aveva notificato un secondo, con cui chiedeva di nuovo il pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, ma questa volta al trustee, sulla base del convincimento per cui l'operazione dovesse essere assoggettata all'imposta sulle successioni e donazioni al momento della segregazione del patrimonio.

Le ragioni giuridiche.

Le ragioni giuridiche che hanno spinto la Commissione Tributaria Provinciale di Roma a pronunciarsi a favore del contribuente risiedono principalmente nella constatazione che la mera trasformazione del soggetto giuridico in altra veste giuridica non determina alcun arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità . In particolare, l'atto di trasformazione di una s.r.l. in trust integra una trasformazione eterogenea, in cui la modifica soggettiva della titolarità  dei beni e dei rapporti giuridici non determina l'arricchimento patrimoniale a spirito di liberalità  (elemento che costituisce fondamento necessario per l'applicazione dell'imposta di successione e donazione), ma solamente una regressione del soggetto giuridico proprietario dei beni (il beneficiario), senza che vi sia alcun trasferimento a terzi.

Come sostenuto anche dalla giurisprudenza di Cassazione, infatti, dalla segregazione non deriva alcun reale trasferimento di beni, con correlativo arricchimento di persone, elementi questi che si realizzeranno solo successivamente a favore dei beneficiari, i quali saranno a quel punto (e solo a quel punto) tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale.

Se dunque l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità  costituisce fondamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, in assenza di questo viene meno il presupposto stesso della pretesa tributaria dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso analizzato, infatti, vi è solamente una trasformazione da ente commerciale a ente non commerciale, con prosecuzione, ex 2948 c.c., di tutti i rapporti dell'ente che ha effettuato la trasformazione e il consolidamento dell'efficacia della trasformazione stessa, stante l'assenza di opposizione da parte dei creditori ai sensi dell'art. 2500 novies c.c.

Mancherebbe, quindi, a monte proprio il presupposto fondamentale per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni. A ciò si aggiunga anche la contraddittorietà  dello stesso operato dell'Agenzia delle Entrate (che aveva già  annullato in autotutela il primo avviso di accertamento notificato al Notaio quale responsabile di imposta, per poi notificarlo nuovamente al trustee) a riprova dell'assenza di un'interpretazione uniforme a fondamento della pretesa tributaria avanzata dal Fisco.

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La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha affermato che la trasformazione di una società  s.r.l. in trust non è soggetta all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, dal momento che la modifica soggettiva della titolarità  dei beni e dei rapporti giuridici non determina alcun trasferimento a terzi. L'operazione economica deve più correttamente essere qualificata come una trasformazione eterogena (da ente commerciale a ente non commerciale), che non sconta questo tipo di tassazione, mancando a monte il presupposto per l'applicazione della tassazione pretesa dal Fisco, ovvero l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità .