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    15 ottobre 2020

    La tutela del beneficiario di un trust

    Tribunale di Firenze, sentenza del 20 febbraio 2020. Nel caso in cui, alla cessazione del trust, il trustee si rifiuti di trasferire al beneficiario finale i beni che ne sono oggetto (nel caso di specie: la quota di partecipazione ad una s.a.s.), si è in presenza dell’inadempimento, da parte di costui, di un’obbligazione a contrarre di fonte negoziale e pertanto il beneficiario finale può ottenere, ai sensi dell’art. 2932 c.c, una sentenza recante il trasferimento in suo favore di tali beni. Il giudizio promosso ex art. 2932 cc dal beneficiario finale nei confronti del trustee, avendo ad oggetto l’inadempimento di un obbligo di trasferire i beni in trust, non ha natura di controversia in materia di proprietà o diritti reali. Esso non soggiace, dunque, alla mediazione obbligatoria ex art. 5 co. I bis D. lgs. n. 28/2019. La circostanza che, a seguito della sentenza ex art. 2932 c.c. si determini un mutamento della titolarità dei beni in trust è, infatti, irrilevante a tali fini. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    20 luglio 2020

    Atto di costituzione di trust

    Cassazione, ordinanza 29 maggio 2020, n. 10256, sez. V. L’apposizione del vincolo in quanto tale determina per il disponente l’utilità rappresentata dalla separatezza dei beni (limitativa della regola generale di cui all’art. 2740 codice civile) in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale. Non concretizzando tale utilità di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al trustee, incremento che si verificherà (eventualmente e in futuro) in capo al beneficiario finale, di talché la strumentalità dell’atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica, nei termini indicati, la fiscale neutralità.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    20 maggio 2020

    Trasferimento del bene dal settlor al trustee

    Cassazione n. 2897 del 7/2/20. Ai fini dell'applicazione delle imposte di successione, registro e ipotecaria è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale e nel trust detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee. Pertanto, l'imposta è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza. Il trasferimento dei beni dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del loro ritrasferimento ai beneficiari del trust e, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa per imposte registro, ipotecaria e catastale. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    29 novembre 2019

    Trust: tassazione in misura fissa!

    La Cassazione con la recentissima ordinanza n. 3021 di martedì scorso ribadisce il suo orientamento: il trasferimento dal settlor al trustee di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano discendenti di quest’ultimo, avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi. Tale assunto si fonda sul fatto che non vi è attribuzione definitiva al trustee, il quale è tenuto soltanto ad amministrare e custodire i beni oggetto del trust in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust. L’atto in questione, dunque, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    30 marzo 2017

    Trasformazione da s.r.l. a trust: no all'imposta...

    Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione XXVI, sentenza n. 1836 del 27 gennaio 2017 Cosa cambia per il cittadino. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha affermato che la trasformazione di una società  s.r.l. in trust non è soggetta all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, dal momento che la modifica soggettiva della titolarità  dei beni e dei rapporti giuridici non determina alcun trasferimento a terzi. L'operazione economica deve più correttamente essere qualificata come una trasformazione eterogena (da ente commerciale a ente non commerciale), che non sconta questo tipo di tassazione, mancando a monte il presupposto per l'applicazione della tassazione pretesa dal Fisco, ovvero l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità . Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. La vicenda attiene alla richiesta di annullamento di un avviso di liquidazione di imposta, con relativa sanzione, emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito della trasformazione ai sensi dell'art. 2498 c.c. di una società  s.r.l. a trust irrevocabile per beneficiari. In particolare l'Agenzia delle Entrate aveva notificato in prima battuta al notaio rogante formale liquidazione "dell'imposta principale postuma", riqualificando l'atto e sottoponendolo al tributo successorio sulla base del convincimento che si trattasse di un conferimento di beni in trust e non di una trasformazione eterogenea con conservazione del medesimo soggetto in altra veste giuridica. Successivamente, a seguito dell'annullamento in autotutela del primo avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate ne aveva notificato un secondo, con cui chiedeva di nuovo il pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, ma questa volta al trustee, sulla base del convincimento per cui l'operazione dovesse essere assoggettata all'imposta sulle successioni e donazioni al momento della segregazione del patrimonio. Le ragioni giuridiche. Le ragioni giuridiche che hanno spinto la Commissione Tributaria Provinciale di Roma a pronunciarsi a favore del contribuente risiedono principalmente nella constatazione che la mera trasformazione del soggetto giuridico in altra veste giuridica non determina alcun arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità . In particolare, l'atto di trasformazione di una s.r.l. in trust integra una trasformazione eterogenea, in cui la modifica soggettiva della titolarità  dei beni e dei rapporti giuridici non determina l'arricchimento patrimoniale a spirito di liberalità  (elemento che costituisce fondamento necessario per l'applicazione dell'imposta di successione e donazione), ma solamente una regressione del soggetto giuridico proprietario dei beni (il beneficiario), senza che vi sia alcun trasferimento a terzi. Come sostenuto anche dalla giurisprudenza di Cassazione, infatti, dalla segregazione non deriva alcun reale trasferimento di beni, con correlativo arricchimento di persone, elementi questi che si realizzeranno solo successivamente a favore dei beneficiari, i quali saranno a quel punto (e solo a quel punto) tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale. Se dunque l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità  costituisce fondamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, in assenza di questo viene meno il presupposto stesso della pretesa tributaria dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso analizzato, infatti, vi è solamente una trasformazione da ente commerciale a ente non commerciale, con prosecuzione, ex 2948 c.c., di tutti i rapporti dell'ente che ha effettuato la trasformazione e il consolidamento dell'efficacia della trasformazione stessa, stante l'assenza di opposizione da parte dei creditori ai sensi dell'art. 2500 novies c.c. Mancherebbe, quindi, a monte proprio il presupposto fondamentale per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni. A ciò si aggiunga anche la contraddittorietà  dello stesso operato dell'Agenzia delle Entrate (che aveva già  annullato in autotutela il primo avviso di accertamento notificato al Notaio quale responsabile di imposta, per poi notificarlo nuovamente al trustee) a riprova dell'assenza di un'interpretazione uniforme a fondamento della pretesa tributaria avanzata dal Fisco. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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