Tribunale di Firenze, sentenza del 20 febbraio 2020.

Nel caso in cui, alla cessazione del trust, il trustee si rifiuti di trasferire al beneficiario finale i beni che ne sono oggetto (nel caso di specie: la quota di partecipazione ad una s.a.s.), si è in presenza dell’inadempimento, da parte di costui, di un’obbligazione a contrarre di fonte negoziale e pertanto il beneficiario finale può ottenere, ai sensi dell’art. 2932 c.c, una sentenza recante il trasferimento in suo favore di tali beni.

Il giudizio promosso ex art. 2932 cc dal beneficiario finale nei confronti del trustee, avendo ad oggetto l’inadempimento di un obbligo di trasferire i beni in trust, non ha natura di controversia in materia di proprietà o diritti reali.

Esso non soggiace, dunque, alla mediazione obbligatoria ex art. 5 co. I bis D. lgs. n. 28/2019.

La circostanza che, a seguito della sentenza ex art. 2932 c.c. si determini un mutamento della titolarità dei beni in trust è, infatti, irrilevante a tali fini.

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