Il fondamento normativo e le materie oggetto di intervento.

E’ entrata in vigore la legge di conversione del Decreto Semplificazioni  (Legge n. 120-2020) che si compone di 65 articoli, divisi in quattro titoli, aventi ad oggetto: contratti pubblici ed edilizia; procedimenti e responsabilità; diffusione dell'amministrazione digitale; ambiente e green economy.

La scopo della legge.

L’intento è quello di ridurre il peso della burocrazia a carico dei cittadini e delle imprese, semplificando e velocizzando le procedure amministrative e, al tempo stesso, dando certezze giuridiche su materie da sempre oggetto di controversie interpretative.

Interventi nel settore edilizio ed urbanistico.

La legge è intervenuta, in particolare, anche in materia edilizia ed urbanistica puntando al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e al miglioramento delle prestazioni energetiche e di sicurezza antisismica degli edifici.

Per il settore edilizio le novità sono contenute negli art. 10 e 10-bis che modificano il Testo Unico sull’edilizia.

Limiti di distanza.

In merito alle deroghe ai limiti di distanza tra fabbricati e di altezza si prevede che, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, fermo restando il limite delle distanze legittimamente preesistenti, non è più necessario il rispetto dei vincoli sia della originaria sagoma che del medesimo sedime.

Si prevedono, inoltre, deroghe ai limiti di distanza tra i fabbricati consentendo interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, con ampliamenti fuori sagoma o con il superamento dell’altezza dell’edificio demolito.

Manutenzione straordinaria ed ordinaria.

Per la manutenzione straordinaria si restringe l’ambito di applicazione: non si ricomprendono in detta categoria gli interventi di manutenzione che comportino modifiche alla destinazione d’uso.

Vi si ricomprendono, però, le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, sempre se effettuate per conseguire l’agibilità dell’edificio e l’accesso allo stesso.

Per la manutenzione ordinaria, invece, si prevede l’ampliamento dell’ambito applicativo, stabilendo che possono considerarsi ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti effettuati sugli immobili sottoposti a tutela o ubicati in zone omogenee A di cui al D.M. 1444/1968, a condizione che siano rispettati tutti i limiti di legge e che non siano realizzati incrementi di volumetria.

Edilizia libera.

Si prevede una nuova e più ampia classificazione delle opere leggere destinate ad essere rimosse al cessare della temporanea attività.

Permesso di costruire.

Per gli interventi subordinati a permesso di costruire si ricomprendono esclusivamente gli interventi di ristrutturazione che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti.

Si prevede, poi, la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire prevedendo il rilascio d’ufficio dell’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia.

Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche.

Si prevede che nelle zone sismiche non si possano iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione competente.

Avvocato Andrea Pentangelo

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Autore immagine: Pixabay.com

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