Cassazione, ordinanza 29 maggio 2020, n. 10256, sez. V. 

L’apposizione del vincolo in quanto tale determina per il disponente l’utilità rappresentata dalla separatezza dei beni (limitativa della regola generale di cui all’art. 2740 codice civile) in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale. Non concretizzando tale utilità di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al trustee, incremento che si verificherà (eventualmente e in futuro) in capo al beneficiario finale, di talché la strumentalità dell’atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica, nei termini indicati, la fiscale neutralità.

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