Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 4255 del 17 febbraio 2017

Cosa cambia per il cittadino.

La costruzione di abbaini costituisce "nuova costruzione" e non "semplice ristrutturazione". L'abbaino è una struttura architettonica costituita da una finestra, posta in verticale, normalmente aperta sui tetti a falde inclinate per dare luce alle soffitte. La sua costruzione, però, secondo quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, non può essere considerata come una "semplice ristrutturazione", dal momento che va a incidere sulle componenti essenziali dell'immobile e produce anche un aumento della volumetria del fabbricato.

Nell'ambito delle opere edilizie il criterio che occorre adoperare per capire se si resti nell'alveo della "semplice ristrutturazione", con tutti i vantaggi che ne conseguono, attiene all'effetto finale dell'intervento sull'immobile. In particolare si ha semplice "ristrutturazione" quando gli interventi comportano modificazioni esclusivamente interne e non alterano le componenti essenziali dell'edificio, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura. Al contrario si tratta di "nuova costruzione" quando la fabbrica comporta una variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, in particolare un aumento della volumetria (come nel caso degli abbaini).

Alla luce di ciò, per quanto riguarda gli abbaini, comportando essi un aumento di volumetria, nonchè un'alterazione del profilo esterno dell'immobile, vanno qualificati come nuova costruzione e pertanto chi voglia procedere alla loro costruzione sarà  assoggettato a tutte le previsioni normative applicabili per le nuove costruzioni, ivi inclusa quella relativa alle distanze minime obbligatorie tra le costruzioni.

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Il fatto.

Il Tribunale di Bolzano aveva condannato i convenuti all'arretramento, fino alla distanza legale, di due abbaini edificati dai medesimi nel loro immobile (e di un'antenna televisiva ivi installata), nonchè al risarcimento del danno, accertando inoltre il confine tra i fondi delle parti. Dello stesso avviso era stata la Corte di Appello Sezione distaccata di Bolzano confermando la pronuncia di primo grado.

Le ragioni giuridiche.

Con il secondo motivo di ricorso in Cassazione è stata dedotta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale qualificato gli abbaini come "nuove costruzioni" in contrasto con la previsione dell'art. 52 del regolamento di esecuzione alla Legge urbanistica provinciale di Bolzano e per avere erroneamente ritenuto che gli abbaini determinassero un aumento di volumetria del piano sottostante al sottotetto.

In disparte l'inammissibilità  del primo profilo per ragioni processuali, quello che qui interessa sottolineare è come la Cassazione abbia ritenuto corretta l'applicazione, effettuata dalla Corte territoriale, del principio di diritto secondo cui, "nell'ambito delle opere edilizie, la semplice "ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre si verte in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima, quando la fabbrica comporti una variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio e, in particolare, comporti aumento della volumetria"[1].

Riportando tali coordinate giuridiche all'ipotesi degli abbaini, ne deriva, infatti, che questi, determinando un aumento di volumetria del fabbricato, debbano essere considerati come nuova costruzione, con tutto ciò che ne consegue in punto di diritto. Ad esempio, nel caso di specie, risultavano non rispettate le prescrizioni giuridiche relative alle distanze minime richieste per le nuove costruzioni, perchè, non essendo stati costruiti in aderenza alla costruzione attorea, gli abbaini avrebbero dovuto essere edificati con l'osservanza della distanza minima prescritta dall'art. 873 c.c., cui rinvia la legge urbanistica della provincia di Bolzano.

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[1] Sul punto Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 21578 del 2011.

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 4255 del 17 febbraio 2017 - La costruzione di abbaini costituisce "nuova costruzione" e non "semplice ristrutturazione". L'abbaino è una struttura architettonica costituita da una finestra, posta in verticale, normalmente aperta sui tetti a falde inclinate per dare luce alle soffitte. La sua costruzione, però, secondo quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, non può essere considerata come una "semplice ristrutturazione", dal momento che va a incidere sulle componenti essenziali dell'immobile e produce anche un aumento della volumetria del fabbricato.