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    07 maggio 2021

    Cosa è qualificabile come costruzione?

    Cassazione n. 25786/2020. Ai fini dell’esercizio dello ius aedificandi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 952, comma 1 e 954 c.c., è qualificabile come costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, che determini un ampliamento della superficie e della funzionalità dell’immobile.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    17 agosto 2017

    Distanze minime tra fabbricati: valgono anche per...

    Corte di Cassazione, Sezione II civile, sentenza n. 16268 del 30 giugno 2017 La legge prevede delle distanze minime tra le costruzioni al fine di evitare situazioni che, oltre che ledere la privacy altrui, possano mettere a rischio la sicurezza e la salute stessa delle persone creando intercapedini con scarso passaggio di aria e luce. Proprio per queste ragioni è normalmente imposto il rispetto di alcune distanze tra fabbricati, a meno che le costruzioni non siano unite o aderenti, come nel caso dei centri cittadini. La Corte di Cassazione, recentemente pronunciandosi sulla questione, ha affermato come gli obblighi in materia di distanze minime non rilevino solamente per le nuove costruzioni ma anche per gli interventi di ristrutturazione, quando quest'ultimi rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella originaria. Pertanto quando ci si trova di fronte a una ristrutturazione radicale che abbia come risultato finale quello di modificare il volume del fabbricato o la sua collocazione per un avanzamento dello stesso, non ci si potrà  considerare esonerati dal rispetto delle distanze minime, come se si trattasse in tutto e per tutto di una nuova costruzione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto La questione riguarda l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità  di alcune finestre realizzate dai convenuti nell'immobile prospiciente e la conseguente condanna all'arretramento della costruzione e comunque al ripristino dello stato dei luoghi nonché naturalmente al risarcimento dei danni patiti. La Corte d'appello di Brescia, inizialmente, rigettava l'appello, ritenendo, in primo luogo, che solo in appello l'attore avesse dedotto che i convenuti avevano realizzato una nuova costruzione (e non una semplice ristrutturazione) e, in secondo luogo, che l'edificio dei convenuti fosse stato costruito prima dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, a sua volta recepito dall'articolo 22 delle N.T.A. del Piano regolatore del comune di Ghedi. Le ragioni giuridiche All'interno della decisione della Corte di Cassazione, quello che qui interessa sottolineare, è la questione dell'applicabilità  o meno della normativa in tema di distanze minime tra gli edifici anche alle ristrutturazioni. La Corte di Cassazione sul punto è stata chiara, affermando un interessante principio per cui, ai fini del computo delle distanze legali dagli altri edifici, rientrerebbero nella nozione di "nuova costruzione"[1], a certe condizioni, anche gli interventi di ristrutturazione e non solamente le edificazioni di nuovi manufatti su area libera. In particolare, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione in questa interessante sentenza, la normativa sugli obblighi di distanza minima diverrebbe obbligatoria quando, in ragione dell'entità  delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, gli interventi sull'immobile rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes [1] Di cui alla L. 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 41 sexies, anche ai fini dell'applicabilità  del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 9.

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    31 marzo 2017

    La costruzione di abbaini non rientra nella...

    Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 4255 del 17 febbraio 2017 Cosa cambia per il cittadino. La costruzione di abbaini costituisce "nuova costruzione" e non "semplice ristrutturazione". L'abbaino è una struttura architettonica costituita da una finestra, posta in verticale, normalmente aperta sui tetti a falde inclinate per dare luce alle soffitte. La sua costruzione, però, secondo quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, non può essere considerata come una "semplice ristrutturazione", dal momento che va a incidere sulle componenti essenziali dell'immobile e produce anche un aumento della volumetria del fabbricato. Nell'ambito delle opere edilizie il criterio che occorre adoperare per capire se si resti nell'alveo della "semplice ristrutturazione", con tutti i vantaggi che ne conseguono, attiene all'effetto finale dell'intervento sull'immobile. In particolare si ha semplice "ristrutturazione" quando gli interventi comportano modificazioni esclusivamente interne e non alterano le componenti essenziali dell'edificio, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura. Al contrario si tratta di "nuova costruzione" quando la fabbrica comporta una variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, in particolare un aumento della volumetria (come nel caso degli abbaini). Alla luce di ciò, per quanto riguarda gli abbaini, comportando essi un aumento di volumetria, nonchè un'alterazione del profilo esterno dell'immobile, vanno qualificati come nuova costruzione e pertanto chi voglia procedere alla loro costruzione sarà  assoggettato a tutte le previsioni normative applicabili per le nuove costruzioni, ivi inclusa quella relativa alle distanze minime obbligatorie tra le costruzioni. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. Il Tribunale di Bolzano aveva condannato i convenuti all'arretramento, fino alla distanza legale, di due abbaini edificati dai medesimi nel loro immobile (e di un'antenna televisiva ivi installata), nonchè al risarcimento del danno, accertando inoltre il confine tra i fondi delle parti. Dello stesso avviso era stata la Corte di Appello Sezione distaccata di Bolzano confermando la pronuncia di primo grado. Le ragioni giuridiche. Con il secondo motivo di ricorso in Cassazione è stata dedotta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale qualificato gli abbaini come "nuove costruzioni" in contrasto con la previsione dell'art. 52 del regolamento di esecuzione alla Legge urbanistica provinciale di Bolzano e per avere erroneamente ritenuto che gli abbaini determinassero un aumento di volumetria del piano sottostante al sottotetto. In disparte l'inammissibilità  del primo profilo per ragioni processuali, quello che qui interessa sottolineare è come la Cassazione abbia ritenuto corretta l'applicazione, effettuata dalla Corte territoriale, del principio di diritto secondo cui, "nell'ambito delle opere edilizie, la semplice "ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre si verte in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima, quando la fabbrica comporti una variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio e, in particolare, comporti aumento della volumetria"[1]. Riportando tali coordinate giuridiche all'ipotesi degli abbaini, ne deriva, infatti, che questi, determinando un aumento di volumetria del fabbricato, debbano essere considerati come nuova costruzione, con tutto ciò che ne consegue in punto di diritto. Ad esempio, nel caso di specie, risultavano non rispettate le prescrizioni giuridiche relative alle distanze minime richieste per le nuove costruzioni, perchè, non essendo stati costruiti in aderenza alla costruzione attorea, gli abbaini avrebbero dovuto essere edificati con l'osservanza della distanza minima prescritta dall'art. 873 c.c., cui rinvia la legge urbanistica della provincia di Bolzano. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/ [1] Sul punto Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 21578 del 2011.

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