Cassazione n. 25786/2020.
Ai fini dell’esercizio dello ius aedificandi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 952, comma 1 e 954 c.c., è qualificabile come costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, che determini un ampliamento della superficie e della funzionalità dell’immobile.
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