• Hai bisogno di aiuto? Contattaci

  • In evidenza

    28 agosto 2017

    Simulazione: per la controdichiarazione non serve...

    Corte di Cassazione, Sezione II civile, ordinanza n. 18204 del 24 luglio 2017 La simulazione è una situazione di apparenza giuridica creata intenzionalmente dalle parti, che normalmente dichiarano in una controdichiarazione quella che è la loro reale volontà  anche per evitare eventuali future contestazioni reciproche. Quando si tratta di donazione, che come ben noto richiede la forma dell'atto pubblico a pena di validità , può sorgere il dubbio che sia necessaria la stessa forma anche per la controdichiarazione. A sciogliere il dubbio è intervenuta la giurisprudenza di legittimità , la quale in una recente ordinanza ha escluso in tale ipotesi la necessità  della forma solenne, potendo la controdichiarazione risultare anche da un semplice documento sottoscritto dalle medesime parti ovvero da quella contro cui lo stesso è prodotto. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto La questione attiene a una donazione obnuziale e a una vendita, rispetto alle quali viene ora chiesto di accertare la simulazione. A sostegno della domanda due controdichiarazioni coeve ciascuna all'atto di riferimento, riportate su un unico foglio sottoscritto dalla convenuta, con cui si affermava che entrambi i trasferimenti immobiliari dovevano intendersi anche in favore del figlio della donante che si sarebbe unito in matrimonio con la convenuta. Causa dell'intestazione simulata dei beni era la situazione debitoria di quest'ultimo che non consentiva direttamente a lui l'intestazione delle proprietà. Le ragioni giuridiche Per quanto riguarda la questione giuridica analizzata, ovvero se sia necessaria o meno la forma solenne nel caso di controdichiarazioni, nel cassare con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma la sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto doversi applicare il principio di diritto per cui "dall'art. 1417 c.c., si ricava che la prova della simulazione tra le parti soggiace ad un requisito di forma scritta ad probationem tantum, non anche a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto ad substantiam per l'atto della cui simulazione si tratta. Pertanto, la prova della parziale simulazione soggettiva di una donazione non richiede anch'essa l'atto pubblico, ma può essere fornita mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle stesse parti o da quella contro cui questa è prodotta". Sottolinea la Corte, infatti, che già  in un lontano precedente aveva avuto modo di affermare, in relazione alle convenzioni matrimoniali, soggette anch'esse al requisito di forma dell'atto pubblico a pena di nullità , che "le controdichiarazioni per raggiungere gli effetti che sono loro propri non richiedono la forma dell'atto pubblico, poiché hanno un'obbiettività  giuridica diversa dalle mutazioni dei patti, giacché mentre queste ultime implicano un nuovo accordo, modificativo del precedente, realmente voluto e concluso, ed esigono pertanto, ad substantiam, l'atto pubblico al pari dell'atto modificato, le controdichiarazioni rappresentano invece il documento atto a constatare e a dare la prova della simulazione di un patto, e sono, quindi, destinate a rimanere segrete tra le parti". Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

    Scopri di più
  • News

    01 agosto 2017

    Sezioni Unite: per la donazione di denaro serve...

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017 Una sentenza di cui si sentirà  spesso parlare quella di questi giorni delle Sezioni Unite che hanno ricondotto a sistema la dibattuta questione se un trasferimento di valori mobiliari mediante ordine impartito alla banca possa considerarsi donazione indiretta o meno. La soluzione abbracciata dalle Sezioni Unite è di tipo conservativo: per poter trasferire valori mobiliari e dormire sonni tranquilli occorre l'atto pubblico, ovvero la forma solenne richiesta per le donazioni dirette, pena la nullità  stessa della donazione e quindi il rischio per il beneficiario di vedersi opporre la richiesta di restituzione da parte degli eredi del disponente. Le Sezioni Unite sembrano dirci, quindi, attenzione al requisito di forma se il trasferimento non è di modico valore. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto La vicenda riguarda un trasferimento di valori mobiliari di cospicuo valore, depositati su conto bancario, eseguito a favore di un terzo - la convivente - in virtù di un ordine in tal senso impartito alla banca dal titolare del conto, deceduto pochi giorni dopo l'operazione. Apertasi la successione, la figlia del de cuius chiedeva la restituzione degli strumenti finanziari appartenuti al padre tenuti in un apposito conto di deposito titoli in amministrazione presso la banca, deducendo la nullità  del negozio attributivo in quanto privo della forma solenne richiesta per la validità  della donazione. Le ragioni giuridiche La questione giuridica di fondo risolta dall'intervento delle Sezioni Unite attiene alla dibattuta questione se un'operazione come quella attributiva di strumenti finanziari, compiuta attraverso una banca chiamata a dare esecuzione all'ordine di trasferimento dei titoli impartito dal titolare con operazioni contabili di addebitamento e di accreditamento, costituisca una donazione tipica ex 769 c.c. oppure una donazione indiretta ai sensi dell'art. 809 c.c.. La riconduzione della fattispecie nella prima o nella seconda ipotesi ha ricadute applicative assai rilevanti, ove si consideri che l'onere di forma è espressamente previsto dalla legge solamente per le donazioni dirette, mentre per la validità  delle donazioni indirette è sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico di volta in volta utilizzato (l'art. 809 c.c. non richiama l'art. 782 c.c.). Di talché la sussunzione della fattispecie nella categoria delle donazioni dirette, invece che in quella delle donazioni indirette, comporterebbe la nullità  della stessa per violazione del requisito di forma richiesto dalla legge. Per risolvere la questione, le Sezioni Unite ripercorrono le ipotesi che più volte in questi anni hanno interessato le aule di tribunale e in cui vanno ricompresi il contratto a favore di terzo, la cointestazione con firme disgiunte di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito o la cointestazione di buoni postali fruttiferi, il pagamento di un'obbligazione altrui compiuto dal terzo per spirito di liberalità , la fissazione di un corrispettivo molto basso in un contratto oneroso, la rinuncia abdicativa, e via discorrendo. Alla luce di ciò focalizzano, quindi, la loro attenzione sugli aspetti che differenziano le liberalità  non donative da quelle donative. Tornando, poi, alla fattispecie specifica oggetto di giudizio, le Sezioni Unite non hanno ritenuto condivisibile l'inquadramento sistematico per cui la donazione indiretta tramite trasferimento per spirito di liberalità  a mezzo banca di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli in amministrazione del beneficiante a quello del beneficiario sarebbe il frutto di un'operazione, sostanzialmente trilaterale, eseguita da un soggetto diverso dall'autore della liberalità  sulla base di un rapporto di mandato sussistente tra beneficiante e banca, obbligata in forza di siffatto rapporto a dar corso al bancogiro e ad effettuare la prestazione in favore del beneficiario. Secondo questa impostazione non vi sarebbe nessun atto diretto di liberalità  tra soggetto disponente e beneficiario, ma si sarebbe di fronte ad un'attribuzione liberale a favore del beneficiario attraverso un mezzo, il bancogiro, diverso dal contratto di donazione. Al contrario l'operazione bancaria in adempimento dell'ordine impartito dal soggetto svolgerebbe una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro. Osserva la Corte, in altre parole, "si è di fronte, cioè, non ad una donazione attuata indirettamente in ragione della realizzazione indiretta della causa donandi, ma ad una donazione tipica ad esecuzione indiretta", per cui il trasferimento trova la propria giustificazione nel rapporto tra l'ordinante - disponente e il beneficiario, dal quale dovrà  desumersi se l'accreditamento (atto neutro) sia sorretto da una iusta causa: "di talché, ove questa si atteggi a causa donandi, occorre, ad evitare la ripetibilità  dell'attribuzione patrimoniale da parte del donante, l'atto pubblico di donazione tra il beneficiante e il beneficiario, a meno che si tratti di donazione di modico valore". Pertanto, concludono le Sezioni Unite, il trasferimento per spirito di liberalità  di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità  dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

    Scopri di più