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    28 agosto 2017

    Simulazione: per la controdichiarazione non serve...

    Corte di Cassazione, Sezione II civile, ordinanza n. 18204 del 24 luglio 2017 La simulazione è una situazione di apparenza giuridica creata intenzionalmente dalle parti, che normalmente dichiarano in una controdichiarazione quella che è la loro reale volontà  anche per evitare eventuali future contestazioni reciproche. Quando si tratta di donazione, che come ben noto richiede la forma dell'atto pubblico a pena di validità , può sorgere il dubbio che sia necessaria la stessa forma anche per la controdichiarazione. A sciogliere il dubbio è intervenuta la giurisprudenza di legittimità , la quale in una recente ordinanza ha escluso in tale ipotesi la necessità  della forma solenne, potendo la controdichiarazione risultare anche da un semplice documento sottoscritto dalle medesime parti ovvero da quella contro cui lo stesso è prodotto. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto La questione attiene a una donazione obnuziale e a una vendita, rispetto alle quali viene ora chiesto di accertare la simulazione. A sostegno della domanda due controdichiarazioni coeve ciascuna all'atto di riferimento, riportate su un unico foglio sottoscritto dalla convenuta, con cui si affermava che entrambi i trasferimenti immobiliari dovevano intendersi anche in favore del figlio della donante che si sarebbe unito in matrimonio con la convenuta. Causa dell'intestazione simulata dei beni era la situazione debitoria di quest'ultimo che non consentiva direttamente a lui l'intestazione delle proprietà. Le ragioni giuridiche Per quanto riguarda la questione giuridica analizzata, ovvero se sia necessaria o meno la forma solenne nel caso di controdichiarazioni, nel cassare con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma la sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto doversi applicare il principio di diritto per cui "dall'art. 1417 c.c., si ricava che la prova della simulazione tra le parti soggiace ad un requisito di forma scritta ad probationem tantum, non anche a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto ad substantiam per l'atto della cui simulazione si tratta. Pertanto, la prova della parziale simulazione soggettiva di una donazione non richiede anch'essa l'atto pubblico, ma può essere fornita mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle stesse parti o da quella contro cui questa è prodotta". Sottolinea la Corte, infatti, che già  in un lontano precedente aveva avuto modo di affermare, in relazione alle convenzioni matrimoniali, soggette anch'esse al requisito di forma dell'atto pubblico a pena di nullità , che "le controdichiarazioni per raggiungere gli effetti che sono loro propri non richiedono la forma dell'atto pubblico, poiché hanno un'obbiettività  giuridica diversa dalle mutazioni dei patti, giacché mentre queste ultime implicano un nuovo accordo, modificativo del precedente, realmente voluto e concluso, ed esigono pertanto, ad substantiam, l'atto pubblico al pari dell'atto modificato, le controdichiarazioni rappresentano invece il documento atto a constatare e a dare la prova della simulazione di un patto, e sono, quindi, destinate a rimanere segrete tra le parti". Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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