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    25 marzo 2024

    La surroga del mutuo: cos'è e quando conviene

    Il mutuo è un impegno a lungo termine ed è bene sceglierlo con attenzione. Tuttavia, potrebbe accadere che, una volta acceso un mutuo con una banca, sopravvengano condizioni più vantaggiose o, semplicemente, non si sia più soddisfatti delle condizioni contrattuali originarie. Specialmente in questo momento storico in cui i tassi sono molto elevati, la surroga del mutuo potrebbe essere la soluzione. Ma che cosa si intende con “surroga del mutuo”? La surroga del mutuo (o portabilità del mutuo) è quel meccanismo attraverso il quale un mutuo ipotecario stipulato con una banca può essere trasferito in un altro istituto bancario che offre condizioni più convenienti, senza costi o burocrazia a carico del mutuatario. Da un lato, infatti, non sono previsti costi né penali da corrispondere alla “vecchia banca”, la quale non può opporsi al trasferimento del mutuo; dall’altro, nessun costo il mutuatario dovrà sostenere nei confronti della “nuova banca” per commissioni, spese di istruttoria del mutuo, perizia dell’immobile, oneri notarili, o altro. Il mutuatario dovrà solo limitarsi a richiedere il mutuo con surroga alla nuova banca la quale, in caso di approvazione, contatterà la vecchia banca dando il via al relativo iter, sopportandone tutti i costi.  Ma quali mutui si possono surrogare? In genere, è possibile surrogare qualsiasi tipologia di mutuo, anche i mutui già surrogati, non essendo previsto dalla legge alcun limite a quante volte si possa effettuare la richiesta di surroga.  L’unica condizione da tenere presente è che non è possibile surrogare il mutuo già acceso con un altro della stessa banca, dovendosi in tal caso richiedere la c.d. rinegoziazione del proprio mutuo, la quale prevede, a differenza della surroga, che il mutuatario richieda la variazione delle condizioni contrattuali del mutuo alla stessa banca che lo ha erogato. Da quanto detto sopra, si evince come la surroga comporti una sostituzione del mutuo senza cancellazione dell’ipoteca originaria e senza costituirne una nuova: la nuova banca, infatti, si surrogherà (cioè subentrerà) nell’ipoteca originaria che rimarrà in vita e garantirà le obbligazioni assunte dal mutuatario nei confronti della nuova banca. Pertanto, il mutuatario ha la possibilità di modificare la durata del mutuo, e quindi l’importo delle rate mensili, il tipo di tasso, lo spread, ma non l’importo finanziato, o, meglio, il debito residuo da pagare sul finanziamento in corso: non è possibile, infatti, incrementare l’importo del debito residuo per ottenere una liquidità aggiuntiva, dovendosi ricorrere, in tale evenienza, all’istituto della c.d. sostituzione del mutuo. Dopo quanto tempo si può richiedere la surroga del mutuo? In realtà, la legge non prevede un vincolo temporale per poter richiedere la surroga del mutuo e, anzi, tale procedimento conviene nel momento in cui il mutuo è ancora “giovane”, cioè se mancano diversi anni all’estinzione del debito. La ragione è molto semplice: con il tipo di piano di ammortamento più diffuso in Italia per i mutui, c.d. ammortamento alla francese, è soprattutto all’inizio del mutuo che vengono corrisposti gli interessi sul finanziamento con la conseguenza che richiedere la surroga verso la fine del mutuo comporterebbe un vantaggio minimo per il mutuatario, oltre che per la banca surrogante, la quale potrebbe rifiutare anche la richiesta. È bene tenere presente, infatti, che, se la banca che ha erogato il mutuo originario non può opporsi alla richiesta di surroga, potrebbe essere, invece, che la nuova banca contattata per la surroga non sia disponibile a concedere il mutuo. Oltre al caso appena menzionato (cioè quando l’operazione è prossima all’estinzione e, dunque, presenta un basso livello di interessi da restituire con conseguente scarsi margini di remunerazione per la banca), la surroga potrebbe essere rifiutata quando, ad esempio: la situazione reddituale del mutuatario sia peggiorata;l’ammontare del finanziamento sia molto basso, con conseguente esiguità anche degli interessi;l’immobile abbia perso valore, con conseguente minore garanzia per la banca surrogante;il mutuatario non sia sufficientemente affidabile. Per questo motivo, oltre ai documenti anagrafici, il mutuatario ha l’onere di allegare alla richiesta di surroga i documenti relativi alla sua situazione reddituale (come, ad esempio, le ultime due buste paga, una copia della dichiarazione dei redditi, l’iscrizione all’albo professionale in caso di liberi professionisti) e al vecchio mutuo (una copia dell’atto di acquisto, la documentazione relativa all’ipoteca, il certificato di abitabilità, ecc.). In ogni caso, la documentazione può variare da una banca all’altra e l’eventuale rifiuto non impedisce al mutuatario di richiedere la surroga presso un’altra banca, che potrebbe richiedere condizioni e documentazioni differenti. Intendi richiedere la surroga del mutuo e desideri informazioni più specifiche? Contatta i Professionisti SuperPartes per ottenere maggiori informazioni o un appuntamento!Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Nattanan Kanchanaprat da Pixabay © Riproduzione riservata

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    05 dicembre 2023

    Concorso di colpa tra banca e professionista

    Mutuo erogato a persona diversa da quella indicata nell’atto. Concorso di colpa tra banca e professionista. Cassazione, ordinanza 13 settembre 2023, n. 26463, sez. III civile.  In tema di responsabilità professionale, ove il notaio, nella stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario, abbia proceduto all'identificazione della persona del mutuatario, poi risultata inesistente, fondandosi anche sulla corrispondenza tra i dati risultanti dal documento di identità esibito dalla parte con quelli riportati nella documentazione dell'istruttoria effettuata dalla banca, è configurabile il concorso colposo dell'istituto di credito in ordine alla causazione del danno, per avere fornito al professionista un ulteriore elemento di convincimento circa l'effettiva identità del mutuatario, trasmettendogli la delibera di concessione del mutuo indicante come destinatario la persona inesistente. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Leonhard Niederwimmer Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    23 luglio 2021

    Mutuo parzialmente nullo

    Tribunale di Viterbo, sentenza n. 733/2021. Il contratto di mutuo privo del piano di ammortamento e dell’indicazione dei criteri determinativi del tasso di interesse effettivo attinenti al regime finanziario e dei tempi di riscossione degli interessi deve qualificarsi come parzialmente nullo con riferimento alla clausola determinativa dell’interesse corrispettivo ai sensi degli articoli 1346 c.c. e 1418, secondo comma c.c. L’applicazione del regime di capitalizzazione composta per il calcolo degli interessi, in assenza di pattuizione contrattuale, determina la violazione dell’art. 1283 c.c. in tema di anatocismo. Il piano di ammortamento, allora, deve essere ricalcolato in base al tasso sostitutivo dell’art. 117, settimo comma del TUB, in regime di capitalizzazione semplice. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    09 luglio 2020

    Mutuo ipotecario e passivo fallimentare

    Cassazione, sentenza 8 aprile 2020, n. 7740, sez. III civile. Laddove il mutuo ipotecario non sia destinato a creare effettiva disponibilità finanziaria a favore del mutuatario, il ripianamento da parte della banca di un debito del cliente a mezzo di nuovo credito sostanzia un’operazione di natura meramente contabile che non può inquadrarsi come atto a titolo oneroso. È, quindi, ammesso al passivo fallimentare come credito chirografario e non ipotecario il finanziamento bancario concesso per ripianare un debito preesistente. Si tratta infatti di un’operazione a titolo gratuito non assistita da privilegio.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    26 giugno 2018

    Mutuo fondiario e riduzione ipotecaria

    Mutuo fondiario e riduzione ipotecaria Decisione n. 3419 del 14 Aprile 2016, ABF Roma     Cosa cambia per il cittadino La vita adulta è contrassegnata da alcune decisioni molto importanti. La stipula di un mutuo può essere una di queste. Per muoversi in maniera consapevole in questo delicato momento, è necessario essere informati circa i propri diritti, in modo tale da rendere il rapporto con la Banca meno asimmetrico, atteso che il “contraente debole” è sempre il mutuatario, ossia il soggetto a favore del quale è concesso il mutuo. I casi più frequenti di stipule di contratti di mutuo, riguardano i cosiddetti mutui fondiari. Questo particolare finanziamento offre infatti numerosi vantaggi sia per il mutuatario, che per l’ente finanziatore. Il mutuo fondiario consiste in un’operazione speciale di credito, disciplinata dagli art. 38 e ss. TUB, in cui una banca concede un finanziamento a medio o a lungo termine, garantito da ipoteca di primo grado (ossia la prima ipoteca iscritta sulla struttura) su immobili. Il principale vantaggio per la banca è che le ipoteche iscritte a garanzia del finanziamento non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento: ciò significa che, se l’iscrizione dell’ipoteca presso il registro immobiliare avviene prima di tale momento, il bene ipotecato non cadrà nel passivo fallimentare e quindi gli altri creditori non potranno soddisfarsi su di esso. Tutt’al più, la somma ricavata dall’esecuzione, eccedente la quota spettante alla banca, verrà attribuita al fallimento. La circolare 229/1999 della Banca D’Italia prevede che le banche possano erogare finanziamenti di credito fondiario per un ammontare massimo pari all’80% del valore dei beni immobili ipotecati. Questo valore viene determinato mediante perizia predisposta da parte di un tecnico incaricato dalla banca che eroga il finanziamento. Trattandosi del rapporto tra il valore del finanziamento e il valore dei beni ipotecati (cd. loan to value LTV), più il risultato di tale rapporto è basso, più la banca ha maggiori garanzie; al contrario, un LTV basso, indica una sproporzione tra l’elevato valore del finanziamento concesso, e quello dei beni oggetto di garanzia. Per questo, la Banca D’ Italia, in un’ottica di gestione del rischio, ha stabilito che l’LTV possa ammontare al massimo all’80%. E il vantaggio per il soggetto al quale è concesso il mutuo?  Lo troviamo all’art. 39 comma 5 TUB. “I debitori ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell’art 38”. Il primo periodo dell’articolo prevede la cd. riduzione ipotecaria, ossia la riduzione della somma iscritta a titolo di ipoteca il cui valore, generalmente, è pari al doppio del credito garantito, perché deve essere in grado di coprire anche gli interessi dovuti. Il mutuatario, ha diritto alla riduzione proporzionale della somma iscritta quando ha estinto almeno la quinta parte del debito. Il secondo periodo, invece, sancisce un altro e diverso diritto per il soggetto al quale è stato concesso il finanziamento: è la cd. restrizione ipotecaria, che consente di liberare uno o più immobili dal vincolo dell’ipoteca, quando i beni che rimangono soggetti a ipoteca possano ritenersi garanzia sufficiente. Le decisioni dell’ABF hanno più volte chiarito come le due ipotesi previste dall’art 39 comma 5 siano tra loro alternative e che il debitore, può ottenere la riduzione della garanzia, al ricorrere di anche solo una delle condizioni. Quindi, il debitore ha diritto alla restrizione ipotecaria indipendentemente dall’estinzione della quinta parte del debito, purché risulti provato che i rimanenti beni vincolati siano sufficientemente in grado di garantire il credito della banca; sarà onere del debitore, indicare specificamente quali beni intende liberare da ipoteca. Ma cosa significa “sufficiente garanzia”? Anche sotto questo profilo, la risposta non può che essere a favore del debitore. Nonostante le banche avessero interpretato la norma in questione ritenendo che il loan to value non dovesse alterarsi, Il Collegio ha stabilito che, in assenza di una previsione normativa in tal senso, non è necessario che il rapporto espresso in percentuale rimanga inalterato, ma che il requisito della sufficienza si debba verificare in concreto. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes   Il fatto Tizio stipulava con la Banca Alfa contratto di mutuo fondiario, da restituire in 30 anni. A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di cui al contratto di mutuo, veniva iscritta ipoteca su sei immobili di proprietà di Tizio. Dopo alcuni mesi Tizio chiedeva la liberazione di tre immobili, quelli dal valore minore. La banca si opponeva alla richiesta, motivando che la quinta parte del debito non era ancora stata estinta. Tizio ricorreva al Collegio dell’ABF lamentando che il loan to value sarebbe rimasto al 73,35% dopo la restrizione ipotecaria, e che quindi i beni ipotecati rimanenti, avrebbero ben costituito sufficiente garanzia.  Ragioni giuridiche “Le ipotesi individuate dall’art. 39, quinto comma, T.U.B., sono alternative e dunque il debitore ha diritto alla riduzione della garanzia al ricorrere anche di una sola delle due ipotesi. L’art. 39, comma 5°, TUB debba essere inteso nel senso che il debitore gravato da ipoteca abbia diritto a ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscano una garanzia sufficiente, indipendentemente dall’intervenuta estinzione della quinta parte del debito originario”. La decisione di questo tipo di ricorsi diventa dunque una questione di fatto, dovendosi accertare se ricorra nel caso di specie almeno una delle due richiamate condizioni. Dott.ssa Eleonora Baglivo Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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