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    13 agosto 2026

    Nota integrativa e prescrizione dell’ipoteca

    Cassazione, sentenza, 14 maggio 2026, n. 14250, sez. III civile.  La nota integrativa al bilancio di una società di capitali che, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità legale, menzioni specificamente il debito garantito e il vincolo ipotecario gravante sui beni sociali, manifestando la consapevolezza dell’esistenza della garanzia reale sul cespite, integra un idoneo atto di riconoscimento dell’ipoteca, ai sensi dell’art. 2944 c.c., avente efficacia interruttiva della prescrizione di cui all’art. 2880 c.c.. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Shahidul Alam da Pixabay © Riproduzione riservata

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    28 maggio 2026

    Ipoteca su immobile vincolato in fondo...

    Corte di cassazione, ordinanza 3 aprile 2026, n. 8394. L’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 è ammissibile anche sui beni vincolati in fondo patrimoniale, salvo che il contribuente dimostri rigorosamente i presupposti ostativi previsti dall’art. 170 c.c. La Corte ha ribadito che la natura tributaria del debito non è, di per sé, sufficiente a escludere il collegamento con i bisogni familiari. Allo stesso modo, non basta affermare che il debito nasce da attività d’impresa, professionale o societaria per renderlo automaticamente estraneo alla famiglia. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Foto di Satheesh Sankaran da Pixabay © Riproduzione riservata

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    27 marzo 2025

    Annotazione della Cessione del Vincolo Ipotecario

    Conseguenze Legali e Implicazioni La Cassazione, con la sentenza n. 486 del 9 gennaio 2025 (Sez. III Civile), ha fornito importanti chiarimenti sull’annotazione della cessione del vincolo ipotecario su un immobile, eseguita ai sensi dell’art. 2843 c.c. Questa procedura ha un effetto costitutivo, equivalente a quello dell’iscrizione ipotecaria a cui accede, sicché il diritto del cessionario esiste in quanto risultante dai registri immobiliari. In pratica, una volta effettuata l'annotazione, il cessionario viene riconosciuto come titolare del diritto reale di garanzia, senza che sia rilevante l'eventuale incoerenza con il titolo di provenienza o altre circostanze sottostanti. Questo implica che l’annotazione, se effettuata correttamente, stabilisce in modo definitivo il diritto del cessionario, indipendentemente dalle vicende che hanno portato alla cessione. Tuttavia, se l'annotazione dovesse risultare indebitamente eseguita, gli effetti possono essere annullati solo tramite una pronuncia giudiziale, e ciò può avvenire solo dopo una congruente domanda della parte interessata. Questo aspetto è stato confermato dalla Corte di Cassazione, la quale ha, con la sentenza in commento, cassato con rinvio la sentenza impugnata che negava la responsabilità del notaio rogante ed escludeva che la garanzia fosse stata oggetto del negozio di cessione, riducendo l’annotazione a un semplice "errore formale", obliterandone gli effetti ex art. 2843 c.c. In sintesi, l’annotazione della cessione del vincolo ipotecario è un atto fondamentale che costituisce il diritto del cessionario, con conseguenze giuridiche precise. Se tale annotazione è eseguita indebitamente, solo attraverso una pronuncia giudiziale sarà possibile annullarne gli effetti, a tutela degli interessi delle parti coinvolte. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Tung Nguyen da Pixabay © Riproduzione riservata

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    07 dicembre 2024

    Confisca edilizia e tutela del diritto d’ipoteca

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 160 del 3 ottobre 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa che non salvaguarda il diritto d’ipoteca in favore del creditore non responsabile dell’abuso edilizio. Questa decisione garantisce una maggiore tutela per i creditori in caso di confisca edilizia e ribadisce il principio di equità nelle relazioni patrimoniali. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di congerdesign da Pixabay © Riproduzione riservata

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    27 dicembre 2023

    Preliminare di vendita di immobile gravato da...

    Cassazione, sentenza 22 settembre 2023, n. 27150, sez. II civile.  In caso di impegno unilaterale di acquisto di un immobile, garantito libero da ipoteche ma, in realtà, da esse gravato, l’acquirente può legittimamente rifiutare di stipulare il contratto preliminare, finché le formalità pregiudizievoli non siano cancellate dal venditore, a meno che non ne fosse a conoscenza. (Nella specie, la S.C. ha negato che l’acquirente potesse rifiutarsi di stipulare il preliminare in quanto egli era a conoscenza della garanzia reale da cui era gravato l’immobile e la cui cancellazione era stata assicurata dall’alienante entro la data fissata per la stipula del definitivo). Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Freepik © Riproduzione riservata

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    15 settembre 2020

    Revocatoria e immobile ipotecato

    Cassazione, sentenza 10 giugno 2020, n. 11121. In tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, anche se di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come “eventus damni” (presupposto per l’esercizio dell’azione pauliana), atteso che la valutazione, tanto della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria. In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato. Nel caso di specie è soggetto a revocatoria ordinaria l’atto di cessione della nuda proprietà di un immobile anche se il bene è gravato da ipoteca. La probabile futura estinzione parziale del mutuo induce infatti a ritenere che la soddisfazione del creditore sarebbe stata comunque possibile in prospettiva. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    09 luglio 2020

    Mutuo ipotecario e passivo fallimentare

    Cassazione, sentenza 8 aprile 2020, n. 7740, sez. III civile. Laddove il mutuo ipotecario non sia destinato a creare effettiva disponibilità finanziaria a favore del mutuatario, il ripianamento da parte della banca di un debito del cliente a mezzo di nuovo credito sostanzia un’operazione di natura meramente contabile che non può inquadrarsi come atto a titolo oneroso. È, quindi, ammesso al passivo fallimentare come credito chirografario e non ipotecario il finanziamento bancario concesso per ripianare un debito preesistente. Si tratta infatti di un’operazione a titolo gratuito non assistita da privilegio.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    29 giugno 2017

    Trascrizione del rent to buy: sì ma solo per 10...

    Cosa cambia per il cittadino Il rent to buy è una recente tipologia di contratto introdotta dal legislatore per ovviare alla crisi del mercato immobiliare e incentivare i trasferimenti. In particolare si tratta di un fattispecie negoziale che prevede l'immediata concessione del godimento di un immobile e il diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine, imputando una parte del canone al corrispettivo del (futuro e eventuale) acquisto dell'immobile. I vantaggi sono evidenti: da un lato l'acquirente può rinviare a un secondo momento la decisione circa l'opportunità  e la convenienza dell'acquisto e imputare a corrispettivo una parte di denaro già  versata e dall'altro il venditore aumenta le sue possibilità  di vendita del bene e inizia a percepire un introito economico fin da subito. A garanzia di tutta l'operazione, il legislatore ha previsto che il contratto sia immediatamente trascrivibile, con effetti prenotativi. Un vantaggio non da poco anche se, a onor del vero, gli effetti prenotativi durano solamente 10 anni, decorsi i quali viene meno la tutela reale e rimane solamente la tutela obbligatoria. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ La disciplina La disciplina del rent to buy è contenuta nell'art. 23 del D.L. 133/14 ("Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili"). Come abbiamo visto, si tratta di un contratto, diverso dalla locazione finanziaria, che prevede l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando a corrispettivo una parte di canone. Già  al momento della stipula del contratto, le parti definiscono la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà  dell'immobile entro il termine stabilito. Questa tipologia di contratto può essere trascritta ai sensi dell' articolo 2645-bis codice civile, se risultante da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Con la trascrizione scatta l'effetto prenotativo, con conseguente prevalenza sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente. La durata dell'effetto prenotativo è pari alla durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni, decorsi i quali il compratore non gode più della tutela reale ma solamente di quella obbligatoria. In caso di inadempimento Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo. Si tratta di una sorta di clausola risolutiva espressa dal momento che la decisione di risolvere o meno il contratto spetta a chi subisce l'inadempimento. Per il rilascio dell'immobile il concedente può avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II, del codice di procedura civile. Se la risoluzione è causata dall'inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. Diversamente, quando è causata dall'inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità , a meno che sia stato diversamente convenuto nel contratto. Risulta applicabile, infine, la disciplina dell'art. 2932 c.c. e pertanto nel caso in cui il venditore, obbligato a concludere il contratto, non voglia adempiere, il compratore può rivolgersi al giudice per chiedere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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