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    06 maggio 2024

    Impianti fotovoltaici: imposte di registro,...

    Cassazione, sentenza 14 marzo 2024, n. 6840, sez. V.  Deve affermarsi il seguente principio di diritto in relazione alla normativa vigente ratione temporis: “gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici) realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita vanno considerati a tutti gli effetti, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, quali beni immobili in quanto la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando che astrattamente sono rimovibili ed installabili in altro luogo”. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Tung Lam da Pixabay © Riproduzione riservata

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    04 maggio 2024

    Permuta con conguaglio di immobili strumentali:...

    Cassazione, sentenza 19 febbraio 2024, n. 4379, sez. V.  L’assoggettabilità ad Iva della permuta ex art. 11 d.P.R. n.633/72 (in quanto, come nella specie, intervenuta tra soggetti-Iva) giustifica l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ex articolo 40 d.P.R. 131/86, senza tuttavia che ciò interferisca sul regime di imposte, quali appunto quella ipotecaria e quella catastale, che richiamano, pur nella loro autonoma disciplina, taluni aspetti della regolamentazione dell’imposta di registro; in particolare, la base imponibile ai fini dell’imposta ipotecaria è appunto commisurata (art. 2 d.lvo 347/90) alla base imponibile così come determinata ai fini dell’imposta di registro e dunque, in caso di permuta, al valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta (art. 43, co. lett. b) d.P.R. 131/86); deve escludersi che dall’unitarietà causale della permuta ex art.1552 c.c. possa scaturire, quanto ad imposizione ipotecaria, una pluralità di presupposti impositivi, dal momento che tanto l’art. 17, primo co., legge n. 52 del 1985 quanto l’art.86 del Regio Decreto n. 499 del 1929 (per il sistema tavolare, qui applicabile) fondano una regola di unitarietà della formalità di trascrizione o iscrizione in ragione dell’unitarietà del negozio che ne sia oggetto; diversamente accade per l’imposta catastale, dal momento che l’unitarietà negoziale appena affermata non esime, in tal caso, dalla pluralità delle volture (presupposto dell’imposta) in ragione di ciascun immobile dedotto, ancorché di carattere strumentale ed assoggettato ad Iva (art.10 d.lvo 347/90). Queste conclusioni rendono coerente, in tema di permuta, il raccordo tra l’autonomia e specificità dei “presupposti” delle imposte in esame (ipotecaria e catastale), con il recepimento legale del criterio determinativo della “base imponibile” proprio dell’imposta di registro, a ciò non ostando il fatto che, trattandosi di operazione-Iva, l’imposta di registro trovi applicazione in misura fissa. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Gerd Altmann da Pixabay © Riproduzione riservata

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    15 dicembre 2020

    Esecuzione del preliminare e menzioni catastali

    Cassazione, sentenza del 25 giugno 2020 n. 12654. In tema di contratto preliminare le menzioni catastali ex art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985 rappresentano, al pari delle menzioni edilizie ed urbanistiche, una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c. Esse devono sussistere al momento della decisione e la relativa produzione può essere fornita anche in corso di causa. Ciò vale anche per i giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore dell'art. 29 della suddetta legge. Il mancato riscontro, da parte del giudice investito della domanda di adempimento del contratto in forma specifica, dell'esistenza di tali menzioni costituisce, pertanto, un "error in iudicando", i cui effetti si esauriscono, tuttavia, all'interno del processo e non integrano un vizio di contenuto-forma della sentenza, tale da determinarne la nullità ovvero la inidoneità ad essere trascritta. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    03 aprile 2017

    Imposta sulle successioni: le ragioni per...

    Cosa cambia per il cittadino Oggi, ad eccezione dei "grandi" patrimoni, l'imposta sulle successioni, dovuta per la morte di un nostro caro, non si applica quasi mai, ma la situazione potrebbe cambiare presto. Quando gli eredi sono rappresentati dal coniuge e dai figli, l'attivo viene ridotto di un importo pari a un milione di euro per ogni soggetto (c.d. franchigia). Questa riduzione determina, nella maggior parte dei casi, l'azzeramento della base di calcolo dell'imposta. Sono dovute le sole imposte ipotecaria e catastale quando l'attivo è composto anche da immobili. Fino ad oggi è stato conservato in un cassetto un progetto di legge che, quando sarà  approvato, determinerà  in molti casi l'applicazione dell'imposta. In pratica, la riduzione dell'attivo, pari a un milione di euro per ogni erede (coniuge e figli), sarà  sensibilmente inferiore. Inoltre aumenteranno anche le aliquote. Per questa ragione è prudente sistemare in vita il patrimonio, cioè prima dell'evento morte. Le mosse da seguire per dare "scacco matto" al possibile incremento dell'imposta sulle successioni sono le seguenti: farsi assistere da un professionista anche al fine di evitare possibili litigi in famiglia; farsi consigliare gli atti da porre in essere in vita (donazione, cessione di una proprietà , etc) per ridurre il peso delle imposte dovute dopo la morte; verificare insieme al professionista l'ammontare delle imposte risparmiate. Per approfondimenti chiedi ai professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/about/ Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/ Dott. Nicola Forte, dottore commercialista a Roma

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