Cassazione, sentenza 14 marzo 2024, n. 6840, sez. V

Deve affermarsi il seguente principio di diritto in relazione alla normativa vigente ratione temporis: “gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici) realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita vanno considerati a tutti gli effetti, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, quali beni immobili in quanto la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando che astrattamente sono rimovibili ed installabili in altro luogo”.

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Foto di Tung Lam da Pixabay

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