Cassazione, sentenza del 25 giugno 2020 n. 12654.

In tema di contratto preliminare le menzioni catastali ex art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985 rappresentano, al pari delle menzioni edilizie ed urbanistiche, una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c.

Esse devono sussistere al momento della decisione e la relativa produzione può essere fornita anche in corso di causa.

Ciò vale anche per i giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore dell'art. 29 della suddetta legge.

Il mancato riscontro, da parte del giudice investito della domanda di adempimento del contratto in forma specifica, dell'esistenza di tali menzioni costituisce, pertanto, un "error in iudicando", i cui effetti si esauriscono, tuttavia, all'interno del processo e non integrano un vizio di contenuto-forma della sentenza, tale da determinarne la nullità ovvero la inidoneità ad essere trascritta.

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