Cassazione, ordinanza del 27 agosto 2020, n. 17912.

La clausola risolutiva espressa che conferisce al contraente il diritto di ottenere la risoluzione del contratto a seguito di un inadempimento della controparte, non ha carattere vessatorio. Difatti, non è riconducibile alle ipotesi previste dall’art. 1341, co. 2, c.c. neanche in seguito all’aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti. Pertanto, se il contratto è risoluto di diritto, i premi pagati restano trattenuti dalla compagnia assicuratrice.

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