02 settembre 2024
Il fondo patrimoniale: un utile strumento di...
Cos’è e a quale scopo viene costituito un fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale è un particolare strumento, espressamente disciplinato dal nostro ordinamento, che può affiancarsi al regime della comunione legale o ai regimi opzionali della separazione dei beni e della comunione convenzionale e il cui scopo è porre un particolare vincolo su determinati beni al fine di destinarli al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Può essere posto in essere con apposita convenzione matrimoniale, nelle forme dell'atto pubblico notarile con la necessaria presenza dei testimoni, sottoscritta dai coniugi o dai componenti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o anche da parte di un terzo (in quest'ultimo caso anche per testamento): la costituzione del fondo da parte di un terzo si perfeziona con l'accettazione dei beneficiari, sempre per atto pubblico, anche di data posteriore all'atto del terzo.
Quali sono i beni che possono far parte del fondo patrimoniale?
I beni che possono formare oggetto del fondo patrimoniale sono i seguenti:
beni immobili (abitazioni e terreni);beni mobili iscritti in pubblici registri (ad es. un’automobile);azioni di società per azioni;
Si discute sulla possibilità di includere nel fondo patrimoniale quote di società a responsabilità limitata e strumenti di investimento (quote di fondi comuni, ecc…)
I beni mobili, come ad esempio gioielli, arredamenti e oggetti d’arte, sono esclusi dal fondo patrimoniale.
Quali sono le caratteristiche principali del fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale gode di autonomia giuridica e patrimoniale; ciò significa che i beni vincolati con il fondo patrimoniale costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al restante patrimonio dei beneficiari, e ciò si riflette sul particolare regime di responsabilità patrimoniale a cui tali beni sono assoggettati; infatti, i beni del fondo possono essere aggrediti dai creditori solo per debiti contratti nell'interesse della famiglia; per sottrarre detti beni dall'esecuzione forzata non è sufficiente che il debito sia relativo ad obbligazioni contratte per bisogni estranei alla famiglia, ma occorre anche che il creditore sia a conoscenza di tale circostanza e la prova di ciò deve essere fornita dal debitore.
Per un approfondimento sul concetto di "debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia" si rimanda alla lettura di un prossimo articolo contenuto nel nostro blog.
tale strumento è utilizzabile non solo dai coniugi ma anche da persone che costituiscono un’unione civile;l’istituzione del fondo patrimoniale può essere modellata sulla base delle esigenze dei beneficiari nel senso che il vincolo può anche non incidere sul regime di titolarità dei beni, che possono essere e rimanere di entrambi o anche di uno solo di essi ovvero, come detto, di un terzo soggetto, così come, invece, è possibile modificare la titolarità di detti beni, trasferendone la proprietà, in tutto o in parte, ad uno dei beneficiari, o costituendo un diritto reale limitato. Qual è il regime di amministrazione del fondo patrimoniale?
I beneficiari possono compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione, quali potrebbero essere ad esempio la riparazione di un autoveicolo o la tinteggiatura dell’abitazione inclusa nel fondo patrimoniale; per gli atti di straordinaria amministrazione, invece, occorre l’agire congiunto, cioè entrambi devono essere d’accordo nella scelta da compiere, quale potrebbe essere la ristrutturazione completa di un immobile.
Quali sono le principali cause di scioglimento del fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale è caratterizzato per sua natura dalla temporaneità e necessita della presenza del vincolo coniugale o dell’unione civile; conseguentemente, se tale vincolo viene a mancare per annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile, anche il fondo si scioglie; tuttavia, se vi sono figli minori, il fondo persiste sino al raggiungimento della maggiore età dell’ultimo figlio.
Lo scioglimento può anche essere consensuale, qualora le parti decidano volontariamente di rivolgersi nuovamente al Notaio per far cessare il fondo patrimoniale.
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