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    28 maggio 2026

    Ipoteca su immobile vincolato in fondo...

    Corte di cassazione, ordinanza 3 aprile 2026, n. 8394. L’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 è ammissibile anche sui beni vincolati in fondo patrimoniale, salvo che il contribuente dimostri rigorosamente i presupposti ostativi previsti dall’art. 170 c.c. La Corte ha ribadito che la natura tributaria del debito non è, di per sé, sufficiente a escludere il collegamento con i bisogni familiari. Allo stesso modo, non basta affermare che il debito nasce da attività d’impresa, professionale o societaria per renderlo automaticamente estraneo alla famiglia. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Foto di Satheesh Sankaran da Pixabay © Riproduzione riservata

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    10 novembre 2025

    Fondo patrimoniale: inerenza del fatto generatore...

    Cassazione, ordinanza, 24 giugno 2025, n. 16909, sez. I civile.  In tema di esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, l’inerenza del fatto generatore del debito ai bisogni della famiglia non può escludersi per il solo fatto che l’iniziativa funzionale all’incremento della attività professionale o di impresa del singolo coniuge sia destinata a procacciare risorse superiori alle effettive necessità della famiglia, in quanto i bisogni di quest’ultima non riguardano unicamente quelli basilari, ben potendo presumersi che anche l’eventuale ulteriore attività professionale o imprenditoriale assunta dal singolo coniuge valga a incrementare i guadagni o ad accrescere il patrimonio per garantire alla famiglia un benessere complessivo superiore a quello già assicurato dai redditi normalmente percepiti. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    02 settembre 2024

    Il fondo patrimoniale: un utile strumento di...

    Cos’è e a quale scopo viene costituito un fondo patrimoniale?  Il fondo patrimoniale è un particolare strumento, espressamente disciplinato dal nostro ordinamento, che può affiancarsi al regime della comunione legale o ai regimi opzionali della separazione dei beni e della comunione convenzionale e il cui scopo è porre un particolare vincolo su determinati beni al fine di destinarli al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Può essere posto in essere con apposita convenzione matrimoniale, nelle forme dell'atto pubblico notarile con la necessaria presenza dei testimoni, sottoscritta dai coniugi o dai componenti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o anche da parte di un terzo (in quest'ultimo caso anche per testamento): la costituzione del fondo da parte di un terzo si perfeziona con l'accettazione dei beneficiari, sempre per atto pubblico, anche di data posteriore all'atto del terzo. Quali sono i beni che possono far parte del fondo patrimoniale?  I beni che possono formare oggetto del fondo patrimoniale sono i seguenti: beni immobili (abitazioni e terreni);beni mobili iscritti in pubblici registri (ad es. un’automobile);azioni di società per azioni; Si discute sulla possibilità di includere nel fondo patrimoniale quote di società a responsabilità limitata e strumenti di investimento (quote di fondi comuni, ecc…)  I beni mobili, come ad esempio gioielli, arredamenti e oggetti d’arte, sono esclusi dal fondo patrimoniale.  Quali sono le caratteristiche principali del fondo patrimoniale? Il fondo patrimoniale gode di autonomia giuridica e patrimoniale; ciò significa che  i beni vincolati con il fondo patrimoniale costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al restante patrimonio dei beneficiari, e ciò si riflette sul particolare regime di responsabilità patrimoniale a cui tali beni sono assoggettati; infatti, i beni del fondo possono essere aggrediti dai creditori solo per debiti contratti nell'interesse della famiglia;  per sottrarre detti beni dall'esecuzione forzata non è sufficiente che il debito sia relativo ad obbligazioni contratte per bisogni estranei alla famiglia, ma occorre anche che il creditore sia a conoscenza di tale circostanza e la prova di ciò deve essere fornita dal debitore. Per un approfondimento sul concetto di "debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia" si rimanda alla lettura di un prossimo articolo contenuto nel nostro blog. tale strumento è utilizzabile non solo dai coniugi ma anche da persone che costituiscono un’unione civile;l’istituzione del fondo patrimoniale può essere modellata sulla base delle esigenze dei beneficiari nel senso che il vincolo può anche non incidere sul regime di titolarità dei beni, che possono essere e rimanere di entrambi o anche di uno solo di essi ovvero, come detto, di un terzo soggetto, così come, invece, è possibile modificare la titolarità di detti beni, trasferendone la proprietà, in tutto o in parte, ad uno dei beneficiari, o costituendo un diritto reale limitato. Qual è il regime di amministrazione del fondo patrimoniale? I beneficiari possono compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione, quali potrebbero essere ad esempio la riparazione di un autoveicolo o la tinteggiatura dell’abitazione inclusa nel fondo patrimoniale; per gli atti di straordinaria amministrazione, invece, occorre l’agire congiunto, cioè entrambi devono essere d’accordo nella scelta da compiere, quale potrebbe essere la ristrutturazione completa di un immobile. Quali sono le principali cause di scioglimento del fondo patrimoniale? Il fondo patrimoniale è caratterizzato per sua natura dalla temporaneità e necessita della presenza del vincolo coniugale o dell’unione civile; conseguentemente, se tale vincolo viene a mancare per annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile, anche il fondo si scioglie; tuttavia, se vi sono figli minori, il fondo persiste sino al raggiungimento della maggiore età dell’ultimo figlio. Lo scioglimento può anche essere consensuale, qualora le parti decidano volontariamente di rivolgersi nuovamente al Notaio per far cessare il fondo patrimoniale. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di StockSnap da Pixabay © Riproduzione riservata

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    20 febbraio 2024

    Modifica di una clausola del fondo patrimoniale

    Cassazione, ordinanza 22 novembre 2023, n. 32484, sez. I civile. È legittimo modificare, successivamente alla sua costituzione, la clausola di un fondo patrimoniale, prevendendo la possibilità di alienare, ipotecare o dare in pegno beni del fondo anche senza l’autorizzazione del giudice e pur in presenza di figli minori. Questo è ciò che ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32484 del 22 novembre 2023. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Gerd Altmann da Pixabay © Riproduzione riservata

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    16 giugno 2021

    Condizioni di ammissibilità dell’esecuzione...

    Cassazione n. 5369/2020. L’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sicchè l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loto contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero nell’ipotesi contraria purchè il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    16 giugno 2021

    Criteri identificativi dei debiti per i quali...

    Cassazione n. 5369/2020. In ordine al criterio identificativo dei debiti per i quali può aver luogo l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, esso va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, e la predetta finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    16 giugno 2021

    Onere della prova in capo al debitore opponente...

    Cassazione n. 5369/2020.Grava in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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