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    03 aprile 2023

    La gestione dello studio notarile: profili...

    Il 19 Aprile 2023 dalle 15 alle 19 si terrà l’incontro su "La gestione dello studio notarile: profili operativi e prospettive" con possibilità di partecipazione presso via Cicerone n.55 c/o l'Hotel Cicerone a Roma ed online. L’evento organizzato dall'Assonor - Associazione Notai Romani, con il contributo di Oa Sistemi Wolters Kluwer e con il patrocinio di Confprofessioni Lazio verte su questioni pratiche relative alla gestione dello studio notarile al fine di rendere più efficiente l’organizzazione. Tra i relatori, i nostri associati Roberto Paone, Gianluca Sicchiero e Nicola Forte. La quota di iscrizione prevede un contributo di Euro 50,00 (cinquanta) per la partecipazione in presenza, e di Euro 25,00 (venticinque) per la partecipazione on line, da corrispondersi mediante bonifico bancario in favore dell'Associazione Notai Romani - Asso.No.R. sul seguente IBAN: IT87M0100503222000000003844 accompagnata da email entro il 14 Aprile a info@assonor.it (tel.351.3110996). E' in corso la richiesta di riconoscimento di 4 (quattro) crediti formativi e dell'accreditamento dell'evento ai fini della formazione deontologica.

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    15 ottobre 2020

    La consulenza fiscale del notaio

    Cassazione, ordinanza del 6 maggio 2020 n. 8497. Il notaio è tenuto al dovere di consiglio anche relativamente all’esistenza e all’applicazione di determinate agevolazioni fiscali e in caso di stipulazione di compravendita immobiliare è tenuto a provvedere direttamente all’istanza per l’attribuzione della rendita catastale ovvero ad inserire la richiesta sulla base della valutazione automatica desumibile dalla rendita catastale non ancora attribuita, ovvero, laddove non voglia provvedergli direttamente, a rendere di cui edotte le parti. L’obbligo di correttezza, infatti, impone al professionista di consigliare la parte e di provvedere direttamente all’istanza per ottenere l’applicazione delle agevolazioni fiscali. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    01 settembre 2020

    False dichiarazioni al notaio

    Cassazione penale 4 giugno 2020, n. 16982. Tale sentenza sancisce il principio per cui “la condotta del venditore o donante di immobile che dichiari falsamente al notaio rogante la conformità dell’immobile venduto o donato alle caratteristiche previste dal titolo edilizio rilasciato per la sua edificazione, integra il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico di cui all’art. 483 Codice Penale (punito con la reclusione fino a 2 anni)”. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    21 gennaio 2020

    Regolamento della banca dati nazionale delle...

    La legge sulle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) diventa operativa con la pubblicazione del Decreto del Ministero della Salute nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 17 gennaio 2020.                                                        Il decreto suddetto istituisce e disciplina il Regolamento della banca dati nazionale delle registrazioni delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).  Esso entrerà in vigore il primo febbraio 2020 ed i punti principali che prevede sono: a) i contenuti informativi della banca dati; b) i soggetti che concorrono alla sua alimentazione; c) le modalità di registrazione e di messa a disposizione delle DAT; d) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti della persona; e) le modalità di accesso alla banca dati. L’articolo 11 del decreto sancisce che entro sessanta giorni dall’attivazione della Banca dati nazionale, i soggetti di cui all’articolo 3, tra i quali anche i notai, trasmettano al Ministero della Salute l’elenco delle persone che hanno già espresso dichiarazioni anticipate di trattamento e le copie delle disposizioni stesse per procedere al loro inserimento nella Banca dati nazionale.                            Il medico che assiste il paziente ed il suo fiduciario possono fare richiesta alla Banca dati nazionale sulla esistenza della DAT e del luogo ove essa è conservata.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    30 novembre 2017

    Le dieci cose da sapere prima di comprare un...

    La Legge 4 agosto 2017 n. 124, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza",...

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    30 ottobre 2017

    Le dieci cose da sapere per chi vuole costituire...

    Le dieci cose da sapere per chi vuole costituire o acquistare una farmacia –...

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    27 giugno 2017

    Nessuna responsabilità per il notaio se l'atto...

    Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza n. 11768 del 12 maggio 2017 Cosa cambia per il cittadino Recentemente la Corte di Cassazione ha affrontato l'interessante questione giuridica riguardante la responsabilità  addebitabile al notaio in caso di omessa segnalazione di un'ipoteca iscritta su un immobile oggetto di compravendita, negando la possibilità  di qualunque addebito in tal senso nel caso di negozio simulato. In questo caso, infatti, il danno, consistente negli esborsi sostenuti per le procedure esecutive intentate successivamente dai creditori, sarebbe da ritenersi conseguenza diretta ed immediata dell'accertata natura simulata dell'atto di alienazione e non della mancata segnalazione dell'ipoteca già  esistente sull'immobile. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto Dinanzi al Tribunale di Ivrea è stato convenuto in giudizio un notaio per i danni subiti da alcuni clienti in conseguenza dell'omessa segnalazione, da parte del professionista, di un'ipoteca, iscritta su un immobile oggetto di compravendita. Il notaio, nel costituirsi, ha eccepito la natura simulata dell'atto di compravendita (e la conseguente mancata corresponsione del prezzo da parte delle attrici al fittizio alienante) nonché l'assenza di nesso causale tra la sua condotta e l'evento di danno lamentato, chiedendo la chiamata in causa della simulata venditrice, nelle more fallita, e della propria compagnia assicuratrice per la manleva. Mentre il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda attorea e quella di manleva proposta dal convenuto, la Corte di Appello di Torino, investita dell'impugnazione principale proposta dal notaio e da quelle incidentali degli appellati, accoglieva la prima e rigettava la domanda delle attrici. Le ragioni giuridiche La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni. Innanzitutto ha ritenuto sussistente la legittimazione del notaio a far valere la simulazione dell'atto di compravendita, dal momento che quest'ultimo, terzo rispetto alla compravendita, appariva senz'altro pregiudicato dall'apparenza dell'atto, dato che la causa petendi della domanda risarcitoria era stata, nella specie, il negozio a titolo (asseritamente) oneroso ed il conseguente pagamento del prezzo da parte attrice. Premesso ciò, per quanto attiene poi al nesso eziologico alla base del danno, la Corte di Cassazione ha ritenuto insussistente il nesso causale tra il pur conclamato inadempimento del notaio circa l'ipoteca iscritta e gli esborsi sostenuti dalle ricorrenti in seguito alle procedure esecutive intentate dai creditori. La Corte ha sottolineato, infatti, come la manifesta irrilevanza della condotta del notaio a fini risarcitori fosse da ritenersi conseguenza diretta ed immediata dell'accertata natura simulata dell'atto di alienazione e della parimenti conseguente interruzione di un nesso di causalità  giuridicamente rilevante tra la condotta e l'evento. In altre parole, le spese sostenute per le procedure esecutive subite sono derivate non dalla mancata segnalazione dell'ipoteca ma dell'accertata natura simulata dell'atto di alienazione che ha esposto quindi le parti del negozio giuridico alle azioni dei creditori. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    12 giugno 2017

    Negoziazione assistita separazione coniugi: serve...

    Cosa cambia per il cittadino. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Gli accordi raggiunti, in tale sede, dai coniugi, possono prevedere anche il trasferimento di un bene immobile. Quando ciò accade, però, la firma dei coniugi deve essere autenticata dal notaio al fine di poter trascrivere quello che è un vero e proprio trasferimento immobiliare a tutti gli effetti. Sul punto si era recentemente aperta una diatriba a seguito della sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva ammesso la possibilità  che fossero gli stessi avvocati, che avevano assistito alla negoziazione dei coniugi per la separazione, ad autenticare le sottoscrizioni. Tale decisione, che lascia sorpresi, è stata, però, smentita dalla Corte di Appello di Trieste, la quale ha ricondotto tutto a sistema, ribadendo come il notaio sia l'unico soggetto deputato alle autenticazione nel caso di negozi aventi ad oggetto il trasferimento di diritti immobiliari. D'altronde la tutela e la garanzia dei trasferimenti immobiliari sono esigenze quanto mai avvertite nel nostro ordinamento e come tali richiedono l'intervento di un pubblico ufficiale a tutela della certezza dei traffici e della corretta tenuta dei registri pubblici, anch'essi fondamentali al fine di garantire sufficiente sicurezza per tutti i cittadini. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto Tizio e Caia, in sede di separazione, si erano accordati mediante convenzione di negoziazione assistita, tra le altre cose, anche per il trasferimento di un immobile. Gli avvocati, che avevano assistito i coniugi, avevano poi proceduto all'autenticazione delle firme e dunque richiesto alla Conservatoria dei Registri immobiliari la trascrizione dell'accordo. A seguito del rifiuto dell'ufficio, che evidenziava la necessità  dell'autenticazione da parte di un notaio, veniva proposto ricorso al Tribunale di Pordenone, il quale, in accoglimento dell'istanza, ordinava alla Conservatoria di procedere alla trascrizione. La sentenza veniva immediatamente impugnata dall'Avvocatura di Stato presso la Corte di Appello di Trieste. Le ragioni giuridiche La Corte di Appello di Trieste ha confermato quella che è l'interpretazione dell'attuale sistema normativo e che, prima di questo isolato precedente del Tribunale di Pordenone, non era mai stato oggetto di contrasti interpretativi. Secondo la legge italiana, il notaio è l'unico soggetto abilitato dall'ordinamento ad autenticare le firme nel caso di accordi tra le parti aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali su beni immobili, anche quando il trasferimento del bene immobile sia occasionato da una negoziazione assistita in sede di separazione coniugale. L'art. 5 co. 3 del D.L. n. 132/2014 prevede, infatti, l'autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale autorizzato per tutti gli atti soggetti a trascrizione e, quindi, anche per gli atti conclusi in sede di negoziazione assistita "familiare", ai sensi del successivo art. 6. In tale caso non appaiono, infatti, sufficienti i poteri di certificazione riconosciuti agli avvocati, che di per loro non sono idonei a sopperire a quelli diversi, di autenticazione, riconosciuti ai notai. Ricordiamo, infatti, che l'art. 2657 c.c. prevede che la trascrizione non possa essere effettuata se non in forza di sentenza, atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Risponde, infatti, a un principio di ordine pubblico il fatto che vi sia un pubblico ufficiale ad autenticare un trasferimento avente ad oggetto un bene immobile, dal momento che il nostro ordinamento riconosce tutela primaria all'esigenza di garantire certezza e sicurezza nel traffico dei diritti reali. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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19 ottobre 2021

Le vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che disciplinano l’attività edilizia

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