• Hai bisogno di aiuto? Contattaci

  • In evidenza

    27 febbraio 2026

    Responsabilità del notaio sulle dichiarazioni...

    Cassazione, ordinanza, 4 febbraio 2026, n. 2342, sez. III civile.  Il notaio che inserisca, nella redazione dell’atto pubblico di trasferimento immobiliare, la dichiarazione della parte venditrice, accettata dall’acquirente, dell’avvenuta estinzione del debito garantito da ipoteca (con l’indicazione della già inoltrata richiesta di cancellazione della garanzia ipotecaria), non risponde per la mancata veridicità di tali dichiarazioni, non essendo tenuto ad alcuna attività di accertamento a fronte dell’espressione del potere valutativo del contraente, al quale solo spetta apprezzare il rischio di quell’operazione negoziale; deve escludersi la possibilità di estendere, nei confronti del notaio, la responsabilità per le dichiarazioni rese da una delle parti in presenza dell’altra e da questa accettate; al notaio, infatti, deve ritenersi preclusa la possibilità di intervenire su tale rapporto, non essendovi alcuna attività di accertamento da compiere a fronte dell’espressione del potere valutativo del contraente. In particolare, nell’inserire nell’atto di compravendita la dichiarazione della parte venditrice, accettata dall’acquirente, dell’avvenuta estinzione del debito e dell’inoltrata richiesta di cancellazione dell’ipoteca, il notaio ha pienamente assolto ai propri doveri professionali, gravando solo sulla parte venditrice la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese e dell’adempimento degli obblighi assunti. L’estraneità ai doveri del notaio del compito di accertare la veridicità della dichiarazione relativa all’avvenuta estinzione del debito, e alla inoltrata richiesta di cancellazione dell’ipoteca, deve nella specie ritenersi conseguenza dell’immediata riferibilità delle ridette dichiarazioni alla dimensione negoziale del rapporto sostanziale tra le parti, avendo l’acquirente accettato il contenuto fattuale della dichiarazione resa dal venditore senza contestarla, così assumendo su di sé l’integrale responsabilità della valutazione in ordine alla credibilità di quanto dichiarato dalla controparte e al correlativo rischio contrattuale. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Foto di wal_172619 Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    09 febbraio 2026

    Accertamento prezzo dell’immobile e...

    Cassazione, ordinanza, 9 gennaio 2026, n. 501, sez. III civile.  Nel caso di immobile venduto o assegnato ad un prezzo superiore al massimo di legge, solo se l’accertamento sul valore dell’immobile e dunque sul prezzo praticato è un accertamento di tipo giuridico, la sua omissione può comportare la responsabilità del notaio rogante; diversamente, se l’accertamento è di tipo tecnico, richiede cioè valutazioni di estimo e di ingegneria, allora non si può trarre la conclusione che il notaio è responsabile per non averlo fatto. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Tumisu da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    22 gennaio 2026

    Cessione di azienda e responsabilità debitoria

    Cassazione, ordinanza, 16 settembre 2025, n. 25393, sez. III civile.  In tema di cessione di azienda, il limite di responsabilità del cessionario previsto dall’art. 2560, comma 2, c.c., per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori, non è applicabile in mancanza di un’effettiva alterità soggettiva tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l’esigenza di salvaguardia dell’interesse dell’acquirente dell’azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell’azienda. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di louisehoffmann83 da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    16 dicembre 2025

    Responsabilità professionale e pagamento di...

    Cassazione, ordinanza, 1 settembre 2025, n. 24344, sez. III civile.  In tema di responsabilità professionale, l’adempimento, da parte del cliente, di un debito preesistente nei confronti di un terzo non integra un danno patrimoniale eziologicamente ascrivibile all’errore del professionista, costituendo un atto dovuto che trova causa nel rapporto negoziale.  Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione alla responsabilità di un notaio per l’omessa annotazione, a margine dell’atto di matrimonio, dell’atto costitutivo di un fondo patrimoniale, aveva ritenuto che il pagamento, da parte di uno dei coniugi, di un debito garantito da ipoteca verso un istituto bancario, costituisse danno risarcibile in quanto conseguente all’errore del notaio, avendo il cliente a tanto provveduto per il pericolo di perdere i beni conferiti nel fondo. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di u_w24h9b9v3p da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    10 dicembre 2024

    Responsabilità professionale del notaio

    Cassazione, ordinanza, 17 settembre 2024, n. 24973, sez. III civile.  In materia di responsabilità professionale del notaio, l’obbligo informativo circa il corretto calcolo e versamento dell’imposta sostitutiva insorge solo se al notaio venga preventivamente posta a disposizione la perizia giurata di stima. Qualora tale documento non sia consegnato, non sussiste un dovere del notaio di verificare la corretta autoliquidazione dell’imposta e informare la parte venditrice di eventuali errori. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di jessica45 da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    26 settembre 2024

    La responsabilità precontrattuale

    Durante le trattative contrattuali, le parti coinvolte sono tenute al rispetto di alcuni obblighi ben precisi, la cui violazione può determinare l’insorgere di una responsabilità precontrattuale a carico della parte inadempiente. La responsabilità precontrattuale (detta anche culpa in contrahendo) nasce, quindi, in una fase precedente la conclusione del contratto e si ricollega a un comportamento scorretto di una delle due parti a danno dell’altra.  In particolare, gli obblighi che le parti sono tenute a rispettare sono: Obbligo di buona fede: impone alle parti coinvolte di evitare tutte quelle condotte che arrechino intenzionalmente e consapevolmente danno alla controparte;Obbligo di informazione e verità: le parti sono tenute, nel corso delle trattative, a comunicarsi reciprocamente tutte le circostanze che possono determinare l’inefficacia o l’invalidità del contratto, nonché l’inutilità della prestazione;Obbligo di chiarezza e riservatezza: impone alle parti di comunicare in modo trasparente tutte le informazioni relative alla negoziazione e di non divulgare all’esterno tutte le informazioni confidenziali scambiate tra le parti.  Generalmente, si ha responsabilità precontrattuale in caso di: recesso ingiustificato dalle trattative, che si configura quando chi ha creato nella controparte un incolpevole e legittimo affidamento in ordine alla conclusione del contratto decide di recedere, provocando un danno;conclusione di un contratto invalido o inefficace: per negligenza o dolo di una parte viene concluso un contratto invalido e inefficace; la controparte deve dimostrare di aver attuato tutte le precauzioni normalmente richieste in sede di trattative per accertarsi della regolarità dell’affare;conclusione di un contratto valido, ma svantaggioso, ossia concluso a condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle che la controparte avrebbe ragionevolmente accettato ove fosse stata a conoscenza di tutte le informazioni rilevanti. Ma quali sono i rimedi esperibili dalla parte che si renda conto della violazione degli obblighi gravanti sulla controparte?  Nel caso in cui siano ancora in corso, la parte potrà recedere dalle trattative giustificatamente, senza rischiare, cioè, di essere a sua volta chiamata a rispondere a titolo di responsabilità precontrattuale. Nel caso in cui, invece, le trattative siano già concluse, si potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti per effetto della condotta negligente o dolosa della controparte. Si ritiene tradizionalmente che il danno risarcibile coincida con il ristoro del solo “interesse negativo”, vale a dire dell’interesse che la parte avrebbe avuto a non entrare in trattative con il soggetto cui venga ascritta la responsabilità precontrattuale. In particolare, sarà risarcibile, nel termine di prescrizione decennale, il c.d. danno emergente – comprensivo di tutte le spese che la parte abbia sostenuto in occasione delle trattative, come i costi di viaggi effettuati per sopralluoghi, costi sostenuti per consulenze professionali, ecc. – e il c.d. lucro cessante, cioè la perdita di occasione di affari: se una parte rifiuta/rinuncia ulteriori proposte confidando sulla bontà delle trattative instaurate con la controparte, avrà diritto al risarcimento del danno per la perdita dell’affare alternativo.   Non è, viceversa, risarcibile il c.d. “interesse positivo”, vale a dire l’interesse a ottenere la prestazione che avrebbe conseguito la parte attraverso la conclusione del contratto: nella fase delle trattative, infatti, non essendo ancora stato concluso alcun contratto, le parti non possono ritenersi vincolate al raggiungimento del risultato da esse rispettivamente perseguito, ma sono unicamente tenute a non arrecare pregiudizio alla controparte. Eccezione a ciò è rappresentata dall’ipotesi di conclusione di contratto valido, ma svantaggioso: in questo caso si rende risarcibile l’interesse positivo corrispondente al c.d. “danno differenziale”, vale a dire alla differenza, in termini patrimoniali, tra l’utilità che si sarebbe ottenuta in caso di conclusione delle trattative secondo buona fede e l’utilità effettivamente conseguita.  Ulteriori dubbi?  Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di bertholdbrodersen da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    12 settembre 2024

    Responsabilità del notaio

    Cassazione, ordinanza, 18 luglio 2024, n. 19849, sez. II civile. La responsabilità del notaio per inadempimento degli obblighi accessori relativi alla verifica della libertà e disponibilità del bene oggetto di compravendita può configurarsi anche nei confronti dei terzi pregiudicati dall’attività negligente del pubblico ufficiale. In tal caso, la responsabilità si configura come extracontrattuale e il danno risarcibile deve essere parametrato alla situazione economica nella quale il terzo danneggiato si sarebbe trovato qualora il notaio avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di rawpixel da Pixabay © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    23 luglio 2021

    Responsabilità solidale tra appaltatore,...

    Cassazione, sentenza n. 18289/2020.In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale tra l’appaltatore, il progettista ed il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
Filtra la ricerca