Cassazione, ordinanza, 9 gennaio 2026, n. 501, sez. III civile. 

Nel caso di immobile venduto o assegnato ad un prezzo superiore al massimo di legge, solo se l’accertamento sul valore dell’immobile e dunque sul prezzo praticato è un accertamento di tipo giuridico, la sua omissione può comportare la responsabilità del notaio rogante; diversamente, se l’accertamento è di tipo tecnico, richiede cioè valutazioni di estimo e di ingegneria, allora non si può trarre la conclusione che il notaio è responsabile per non averlo fatto.

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