Cassazione, ordinanza, 2 dicembre 2025, n. 31387, sez. II civile. 

In tema di mandato a vendere conferito anche nell’interesse del mandatario, con attribuzione di procura, l’irrevocabilità del mandato per morte del mandante, di cui all’art. 1723, comma 2, c.c., si riferisce esclusivamente al rapporto interno tra il mandante e il mandatario, mentre, ai sensi dell’art. 1396, comma 2, c.c., l’efficacia del contratto concluso dal mandatario con il terzo presuppone la persistenza del potere di rappresentanza che permane sempre che il rappresentante o i terzi abbiano ignorato senza colpa la morte del rappresentato.

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