Corte Costituzionale, sentenza, 23 gennaio 2026, n. 7. 

L’art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto. La stabile convivenza di fatto costituisce una formazione sociale tutelata dall’articolo 2 della Costituzione, la quale merita la stessa protezione prevista per i coniugi in relazione alla sospensione della prescrizione dei diritti, al fine di preservare l’affectio e l’unità familiare.

Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes 

Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes 

Autore immagine: Foto di Werner Heiber Pixabay.com

© Riproduzione riservata