Corte Costituzionale, sentenza, 23 gennaio 2026, n. 7.
L’art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto. La stabile convivenza di fatto costituisce una formazione sociale tutelata dall’articolo 2 della Costituzione, la quale merita la stessa protezione prevista per i coniugi in relazione alla sospensione della prescrizione dei diritti, al fine di preservare l’affectio e l’unità familiare.
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Autore immagine: Foto di Werner Heiber Pixabay.com
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