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    22 gennaio 2026

    Cessione di azienda e responsabilità debitoria

    Cassazione, ordinanza, 16 settembre 2025, n. 25393, sez. III civile.  In tema di cessione di azienda, il limite di responsabilità del cessionario previsto dall’art. 2560, comma 2, c.c., per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori, non è applicabile in mancanza di un’effettiva alterità soggettiva tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l’esigenza di salvaguardia dell’interesse dell’acquirente dell’azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell’azienda. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di louisehoffmann83 da Pixabay © Riproduzione riservata

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    01 settembre 2016

    Cessione di quote o cessione d'azienda?

    La cessione del 100% del capitale sociale equivale a una cessione d'azienda, con applicazione del medesimo regime tributario. È quanto emerge dalla recente sentenza dellaComm.Trib. Reg. per la Toscana, che ha ritenuto corretta l'equiparazione, a fini fiscali, effettuata, dall'Agenzia delle Entrate. Quelloa cuioccorre dare preminenza è, infatti, il dato reale e gli effetti giuridici conseguiti dalle parti, piuttosto che il dato puramente formale (il titolo o la forma apparente così come qualificata dalle parti). Secondo l'interpretazione dell'agenzia delle entrate ,accolta dal giudice tributario,la cessione del 100% delle quote di un'aziendaequivale, nei fatti, a una cessione dell'intera azienda, apparendo chiara la ratio elusiva che spingerebbele parti a qualificare l'operazione come cessione di quote e noncome cessionedi azienda, alla luce delladiversità  dei rispettiviregimi fiscali. In realtà  possono sussistere ragioni giuridiche che determinano le parti a scegliere la cessione quote piuttosto che la cessione dell'azienda e che non possono essere trascurate in un ottica di mero gettito fiscale, per cui le fattispecie vanno valutate caso per caso e con la massima attenzione ai principi in tema di imposta di registro . In particolare,le cessioni di quote sono assoggettare a imposta di registro fissa (200 euro),mentre le cessioni di azienda sono assoggettate a un'imposta proporzionale al valore dell'azienda ceduta (3% sul valore dell'azienda).

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