Cassazione, sentenza n. 18289/2020.

In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale tra l’appaltatore, il progettista ed il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. 

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