Durante le trattative contrattuali, le parti coinvolte sono tenute al rispetto di alcuni obblighi ben precisi, la cui violazione può determinare l’insorgere di una responsabilità precontrattuale a carico della parte inadempiente.

La responsabilità precontrattuale (detta anche culpa in contrahendo) nasce, quindi, in una fase precedente la conclusione del contratto e si ricollega a un comportamento scorretto di una delle due parti a danno dell’altra. 

In particolare, gli obblighi che le parti sono tenute a rispettare sono:

  • Obbligo di buona fede: impone alle parti coinvolte di evitare tutte quelle condotte che arrechino intenzionalmente e consapevolmente danno alla controparte;
  • Obbligo di informazione e verità: le parti sono tenute, nel corso delle trattative, a comunicarsi reciprocamente tutte le circostanze che possono determinare l’inefficacia o l’invalidità del contratto, nonché l’inutilità della prestazione;
  • Obbligo di chiarezza e riservatezza: impone alle parti di comunicare in modo trasparente tutte le informazioni relative alla negoziazione e di non divulgare all’esterno tutte le informazioni confidenziali scambiate tra le parti. 

Generalmente, si ha responsabilità precontrattuale in caso di:

  • recesso ingiustificato dalle trattative, che si configura quando chi ha creato nella controparte un incolpevole e legittimo affidamento in ordine alla conclusione del contratto decide di recedere, provocando un danno;
  • conclusione di un contratto invalido o inefficace: per negligenza o dolo di una parte viene concluso un contratto invalido e inefficace; la controparte deve dimostrare di aver attuato tutte le precauzioni normalmente richieste in sede di trattative per accertarsi della regolarità dell’affare;
  • conclusione di un contratto valido, ma svantaggioso, ossia concluso a condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle che la controparte avrebbe ragionevolmente accettato ove fosse stata a conoscenza di tutte le informazioni rilevanti.

Ma quali sono i rimedi esperibili dalla parte che si renda conto della violazione degli obblighi gravanti sulla controparte?

 Nel caso in cui siano ancora in corso, la parte potrà recedere dalle trattative giustificatamente, senza rischiare, cioè, di essere a sua volta chiamata a rispondere a titolo di responsabilità precontrattuale. Nel caso in cui, invece, le trattative siano già concluse, si potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti per effetto della condotta negligente o dolosa della controparte.

Si ritiene tradizionalmente che il danno risarcibile coincida con il ristoro del solo “interesse negativo”, vale a dire dell’interesse che la parte avrebbe avuto a non entrare in trattative con il soggetto cui venga ascritta la responsabilità precontrattuale.

In particolare, sarà risarcibile, nel termine di prescrizione decennale, il c.d. danno emergente – comprensivo di tutte le spese che la parte abbia sostenuto in occasione delle trattative, come i costi di viaggi effettuati per sopralluoghi, costi sostenuti per consulenze professionali, ecc. – e il c.d. lucro cessante, cioè la perdita di occasione di affari: se una parte rifiuta/rinuncia ulteriori proposte confidando sulla bontà delle trattative instaurate con la controparte, avrà diritto al risarcimento del danno per la perdita dell’affare alternativo.  

Non è, viceversa, risarcibile il c.d. “interesse positivo”, vale a dire l’interesse a ottenere la prestazione che avrebbe conseguito la parte attraverso la conclusione del contratto: nella fase delle trattative, infatti, non essendo ancora stato concluso alcun contratto, le parti non possono ritenersi vincolate al raggiungimento del risultato da esse rispettivamente perseguito, ma sono unicamente tenute a non arrecare pregiudizio alla controparte.

Eccezione a ciò è rappresentata dall’ipotesi di conclusione di contratto valido, ma svantaggioso: in questo caso si rende risarcibile l’interesse positivo corrispondente al c.d. “danno differenziale”, vale a dire alla differenza, in termini patrimoniali, tra l’utilità che si sarebbe ottenuta in caso di conclusione delle trattative secondo buona fede e l’utilità effettivamente conseguita. 

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Foto di bertholdbrodersen da Pixabay

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