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    26 settembre 2024

    La responsabilità precontrattuale

    Durante le trattative contrattuali, le parti coinvolte sono tenute al rispetto di alcuni obblighi ben precisi, la cui violazione può determinare l’insorgere di una responsabilità precontrattuale a carico della parte inadempiente. La responsabilità precontrattuale (detta anche culpa in contrahendo) nasce, quindi, in una fase precedente la conclusione del contratto e si ricollega a un comportamento scorretto di una delle due parti a danno dell’altra.  In particolare, gli obblighi che le parti sono tenute a rispettare sono: Obbligo di buona fede: impone alle parti coinvolte di evitare tutte quelle condotte che arrechino intenzionalmente e consapevolmente danno alla controparte;Obbligo di informazione e verità: le parti sono tenute, nel corso delle trattative, a comunicarsi reciprocamente tutte le circostanze che possono determinare l’inefficacia o l’invalidità del contratto, nonché l’inutilità della prestazione;Obbligo di chiarezza e riservatezza: impone alle parti di comunicare in modo trasparente tutte le informazioni relative alla negoziazione e di non divulgare all’esterno tutte le informazioni confidenziali scambiate tra le parti.  Generalmente, si ha responsabilità precontrattuale in caso di: recesso ingiustificato dalle trattative, che si configura quando chi ha creato nella controparte un incolpevole e legittimo affidamento in ordine alla conclusione del contratto decide di recedere, provocando un danno;conclusione di un contratto invalido o inefficace: per negligenza o dolo di una parte viene concluso un contratto invalido e inefficace; la controparte deve dimostrare di aver attuato tutte le precauzioni normalmente richieste in sede di trattative per accertarsi della regolarità dell’affare;conclusione di un contratto valido, ma svantaggioso, ossia concluso a condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle che la controparte avrebbe ragionevolmente accettato ove fosse stata a conoscenza di tutte le informazioni rilevanti. Ma quali sono i rimedi esperibili dalla parte che si renda conto della violazione degli obblighi gravanti sulla controparte?  Nel caso in cui siano ancora in corso, la parte potrà recedere dalle trattative giustificatamente, senza rischiare, cioè, di essere a sua volta chiamata a rispondere a titolo di responsabilità precontrattuale. Nel caso in cui, invece, le trattative siano già concluse, si potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti per effetto della condotta negligente o dolosa della controparte. Si ritiene tradizionalmente che il danno risarcibile coincida con il ristoro del solo “interesse negativo”, vale a dire dell’interesse che la parte avrebbe avuto a non entrare in trattative con il soggetto cui venga ascritta la responsabilità precontrattuale. In particolare, sarà risarcibile, nel termine di prescrizione decennale, il c.d. danno emergente – comprensivo di tutte le spese che la parte abbia sostenuto in occasione delle trattative, come i costi di viaggi effettuati per sopralluoghi, costi sostenuti per consulenze professionali, ecc. – e il c.d. lucro cessante, cioè la perdita di occasione di affari: se una parte rifiuta/rinuncia ulteriori proposte confidando sulla bontà delle trattative instaurate con la controparte, avrà diritto al risarcimento del danno per la perdita dell’affare alternativo.   Non è, viceversa, risarcibile il c.d. “interesse positivo”, vale a dire l’interesse a ottenere la prestazione che avrebbe conseguito la parte attraverso la conclusione del contratto: nella fase delle trattative, infatti, non essendo ancora stato concluso alcun contratto, le parti non possono ritenersi vincolate al raggiungimento del risultato da esse rispettivamente perseguito, ma sono unicamente tenute a non arrecare pregiudizio alla controparte. Eccezione a ciò è rappresentata dall’ipotesi di conclusione di contratto valido, ma svantaggioso: in questo caso si rende risarcibile l’interesse positivo corrispondente al c.d. “danno differenziale”, vale a dire alla differenza, in termini patrimoniali, tra l’utilità che si sarebbe ottenuta in caso di conclusione delle trattative secondo buona fede e l’utilità effettivamente conseguita.  Ulteriori dubbi?  Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di bertholdbrodersen da Pixabay © Riproduzione riservata

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  • News

    04 gennaio 2017

    La disciplina prevista dal nuovo decreto mutui....

    Il Decreto Mutui disciplina un composito sistema di obblighi precontrattuali in capo al finanziatore e all'intermediario del credito, anche con particolare riguardo ai documenti necessari di cui devono obbligatoriamente dotare il consumatore. Il finanziatore e l'intermediario del credito devono, infatti, in qualsiasi momento, fornire al consumatore gratuitamente un documento contenente informazioni generali chiare e comprensibili sui contratti di credito offerti, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Il documento deve anche contenere, tra le altre cose, le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore deve fornire per la verifica del merito creditizio ed il termine entro cui fornirle, l'avvertimento della possibilità  di ricevere servizi di consulenza, nonchè la durata dell'istruttoria, cioè il termine massimo che intercorre tra la presentazione della documentazione e la stipula del contratto. Devono, inoltre, consegnare al consumatore, tempestivamente e comunque in tempo utile, ovvero prima che quest'ultimo sia vincolato dal contratto di credito, il P.I.E.S (Prospetto informativo europeo standardizzato), contenente le informazioni personalizzate necessarie al fine di poter confrontare le diverse offerte sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata circa la conclusione del contratto. Eventuali informazioni aggiuntive che il finanziatore o l'intermediario del credito vogliano dare, devono essere riportate in un documento distinto. L'avvenuta consegna del P.I.E.S deve essere attestata dal cliente su modulo cartaceo o altro supporto durevole e deve contenere la data di consegna. Il P.I.E.S. deve essere consegnato tempestivamente, dopo che il consumatore abbia fornito le informazioni e, in ogni caso, in tempo utile prima che il consumatore abbia accettato l'offerta vincolante del finanziatore, ovvero prima che il consumatore sia vincolato dal contratto di credito. Le informazioni personalizzate del P.I.E.S. non implicano comunque un obbligo di consulenza in tema di credito immobiliare nè del finanziatore nè degli intermediari, che pertanto non devono esprimere un parere sul prodotto. Viene riconosciuto al consumatore un periodo di riflessione di almeno 7 giorni, in modo tale che possa confrontare le diverse offerte presenti sul mercato e prendere una decisione il più possibile ponderata. Durante questo periodo l'offerta è vincolante per il finanziatore, mentre il consumatore può accettare l'offerta in qualunque momento, anche prima che siano decorsi i 7 giorni. Quello che si evince dalla riforma è l'intento di tutela manifestato dal legislatore verso il consumatore, prevedendo obblighi in capo ai finanziatori e agli intermediari del credito di informazione e comunicazione, in maniera tale che il consumatore sia posto nella condizione di addivenire a una decisione consapevole, il più possibile adatta alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Sia il finanziatore che l'intermediario del credito devono fornire chiarimenti adeguati sul contratto e sui servizi accessori, chiarimenti che non sfociano comunque in consulenza del credito. La legge prevede inoltre che, quando al consumatore sia proposta un'offerta vincolante, questa debba essere fornita su supporto durevole e includere la bozza del contratto di credito, ed eventualmente essere accompagnata dal P.I.E.S, se non già  fornito o se le condizioni ivi contenute sono state modificate. La proposta deve indicare il termine di irrevocabilità , può prevedere un eventuale e più lungo termine di efficacia e può essere condizionata al venir meno delle condizioni esistenti al momento della proposta (distruzione immobile, perdita del lavoro del consumatore). Sul punto vale la pena sottolineare come si sia optato per la standardizzazione delle condizioni generali e del modulo P.I.E.S., attraverso la predisposizione di modelli che devono contenere tutta una serie di informazioni obbligatoriamente indicate. Tanto il finanziatore quanto l'intermediario del credito, dovranno fornire chiarimenti adeguati al consumatore sul contratto di credito e servizi accessori per consentirgli di valutare se sono adatti alle sue esigenze, senza che tali chiarimenti configurino consulenza. In particolare il CICR, su proposta della Banca d'Italia, detta disposizioni attuative circa il contenuto, i criteri di redazione, le modalità  di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali, le modalità  e la portata dei chiarimenti necessari, gli obblighi da osservare nel caso di comunicazioni mediante telefonia vocale, nonchè infine le informazioni sul contenuto e sui possibili effetti del contratto di credito (art. 120 - nonies T.U.B.). Alla luce di questo, sembra dunque necessario distinguere i contratti di finanziamento interessati dalla riforma, per i quali sarà  obbligatoria la consegna del P.I.E.S prima della stipulazione del finanziamento, da quelli esclusi, per i quali continuerà  ad applicarsi la legge già  in vigore e dunque ai quali dovrà  accompagnarsi il documento di sintesi che continuerà  ad essere la fonte delle informazione sugli obblighi del cliente. Notaio Paolo Broccoli

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02 ottobre 2024

Vedi il sesto incontro delle dirette: Obiettivo Finanza Consapevole!

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