Cassazione, ordinanza, 24 marzo 2026, n. 7078, sez. II civile. 

Nel contratto di deposito fiduciario avente ad oggetto il residuo corrispettivo di una compravendita condizionata al rilascio della certificazione urbanistica, stipulato nell’interesse di entrambe le parti del contratto principale, l’inadempimento del fiduciario fa sorgere il diritto del depositante ad ottenere dal venditore la restituzione del percepito e, dal fiduciario, il risarcimento del danno, operando la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. e fermo restando il diritto del fiduciante ad ottenere una sola volta l’importo complessivamente dovutogli. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato il notaio fiduciario il quale, nonostante il dissenso manifestato espressamente dalla parte acquirente depositante, aveva considerato realizzata la condizione contrattuale, valutando l’idoneità della rilasciata certificazione urbanistica, al fine di consentire alla venditrice di incassare il residuo prezzo dovuto).

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