Cassazione, sentenza, 19 marzo 2026, n. 6624, sez. II civile. 

Qualora un esborso relativo ad innovazioni non debba essere ripartito fra i condomini, perché assunto interamente a proprio carico da uno di essi, trova applicazione la disposizione generale dell’art. 1102 c.c., in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune – purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne uguale uso secondo il loro diritto – e può, perciò, apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie a consentirne il migliore godimento.

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