Con la sentenza n. 29212 del 12 novembre 2024 (Sez. V), la Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento sull’imposta di registro relativa alla cessione di aziende. Ai sensi dell’art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 131 del 1986 (nel testo applicabile prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/2024), il valore dell’azienda ceduta deve includere anche l’avviamento legato alla rivendita di generi di monopolio, qualora il cessionario prosegua l’attività del cedente.
Questo principio trova fondamento nell’art. 31, comma 2, della legge n. 1293/1957, che riconosce il valore economico aggiuntivo generato dalla continuità aziendale nel settore dei monopoli. La pronuncia evidenzia l'importanza di una corretta determinazione del valore aziendale ai fini fiscali, tenendo conto di tutte le componenti economiche rilevanti, come l’avviamento.
Perché è rilevante?
La sentenza ha un impatto significativo per professionisti e operatori coinvolti in compravendite aziendali, in particolare nei settori regolamentati. La corretta valutazione dell’avviamento può influire sull’imposta di registro e, di conseguenza, sulle transazioni economiche.
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