La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29311 del 13 novembre 2024 (Sez. II Civile), ha affrontato una questione rilevante in materia di servitù coattive. La pronuncia chiarisce che una clausola contrattuale che preveda la rinuncia preventiva alla costituzione di una servitù di passaggio coattiva deve essere valutata attentamente rispetto alla situazione concreta del fondo.
In particolare, nel caso di interclusione relativa, qualora l’accesso diretto al fondo risulti particolarmente disagevole o economicamente oneroso, la validità di tale rinuncia potrebbe essere messa in discussione. Se la rinuncia compromette significativamente l’utilizzazione del fondo, potrebbe risultare non valida, tutelando così il diritto del proprietario all’utilizzo efficace della sua proprietà.
Perché è importante?
La sentenza evidenzia la necessità di un approccio equilibrato nei contratti relativi ai diritti reali, in particolare per garantire che non vengano lesi diritti fondamentali dei proprietari. Notai, avvocati e proprietari di immobili devono considerare attentamente l’impatto di clausole che limitano i diritti su fondi interclusi.
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