Cassazione, ordinanza, 24 giugno 2025, n. 16909, sez. I civile. 

In tema di esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, l’inerenza del fatto generatore del debito ai bisogni della famiglia non può escludersi per il solo fatto che l’iniziativa funzionale all’incremento della attività professionale o di impresa del singolo coniuge sia destinata a procacciare risorse superiori alle effettive necessità della famiglia, in quanto i bisogni di quest’ultima non riguardano unicamente quelli basilari, ben potendo presumersi che anche l’eventuale ulteriore attività professionale o imprenditoriale assunta dal singolo coniuge valga a incrementare i guadagni o ad accrescere il patrimonio per garantire alla famiglia un benessere complessivo superiore a quello già assicurato dai redditi normalmente percepiti.

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