Cassazione, ordinanza, 5 giugno 2024, n. 15695, sez. I civile.

Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell’art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato; conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale.

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Foto di Oleksandr Pidvalnyi da Pixabay

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