Cassazione, ordinanza, 18 luglio 2024, n. 19833, sez. II civile.

La cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato, la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale possono giustificare la risoluzione o la riduzione del prezzo pattuito solo se il cedente abbia fornito specifiche garanzie contrattuali a tale riguardo.

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Foto di Tung Nguyen da Pixabay

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