Tribunale di Viterbo, sentenza n. 733/2021.

Il contratto di mutuo privo del piano di ammortamento e dell’indicazione dei criteri determinativi del tasso di interesse effettivo attinenti al regime finanziario e dei tempi di riscossione degli interessi deve qualificarsi come parzialmente nullo con riferimento alla clausola determinativa dell’interesse corrispettivo ai sensi degli articoli 1346 c.c. e 1418, secondo comma c.c.

L’applicazione del regime di capitalizzazione composta per il calcolo degli interessi, in assenza di pattuizione contrattuale, determina la violazione dell’art. 1283 c.c. in tema di anatocismo.

Il piano di ammortamento, allora, deve essere ricalcolato in base al tasso sostitutivo dell’art. 117, settimo comma del TUB, in regime di capitalizzazione semplice.

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