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    25 marzo 2024

    La surroga del mutuo: cos'è e quando conviene

    Il mutuo è un impegno a lungo termine ed è bene sceglierlo con attenzione. Tuttavia, potrebbe accadere che, una volta acceso un mutuo con una banca, sopravvengano condizioni più vantaggiose o, semplicemente, non si sia più soddisfatti delle condizioni contrattuali originarie. Specialmente in questo momento storico in cui i tassi sono molto elevati, la surroga del mutuo potrebbe essere la soluzione. Ma che cosa si intende con “surroga del mutuo”? La surroga del mutuo (o portabilità del mutuo) è quel meccanismo attraverso il quale un mutuo ipotecario stipulato con una banca può essere trasferito in un altro istituto bancario che offre condizioni più convenienti, senza costi o burocrazia a carico del mutuatario. Da un lato, infatti, non sono previsti costi né penali da corrispondere alla “vecchia banca”, la quale non può opporsi al trasferimento del mutuo; dall’altro, nessun costo il mutuatario dovrà sostenere nei confronti della “nuova banca” per commissioni, spese di istruttoria del mutuo, perizia dell’immobile, oneri notarili, o altro. Il mutuatario dovrà solo limitarsi a richiedere il mutuo con surroga alla nuova banca la quale, in caso di approvazione, contatterà la vecchia banca dando il via al relativo iter, sopportandone tutti i costi.  Ma quali mutui si possono surrogare? In genere, è possibile surrogare qualsiasi tipologia di mutuo, anche i mutui già surrogati, non essendo previsto dalla legge alcun limite a quante volte si possa effettuare la richiesta di surroga.  L’unica condizione da tenere presente è che non è possibile surrogare il mutuo già acceso con un altro della stessa banca, dovendosi in tal caso richiedere la c.d. rinegoziazione del proprio mutuo, la quale prevede, a differenza della surroga, che il mutuatario richieda la variazione delle condizioni contrattuali del mutuo alla stessa banca che lo ha erogato. Da quanto detto sopra, si evince come la surroga comporti una sostituzione del mutuo senza cancellazione dell’ipoteca originaria e senza costituirne una nuova: la nuova banca, infatti, si surrogherà (cioè subentrerà) nell’ipoteca originaria che rimarrà in vita e garantirà le obbligazioni assunte dal mutuatario nei confronti della nuova banca. Pertanto, il mutuatario ha la possibilità di modificare la durata del mutuo, e quindi l’importo delle rate mensili, il tipo di tasso, lo spread, ma non l’importo finanziato, o, meglio, il debito residuo da pagare sul finanziamento in corso: non è possibile, infatti, incrementare l’importo del debito residuo per ottenere una liquidità aggiuntiva, dovendosi ricorrere, in tale evenienza, all’istituto della c.d. sostituzione del mutuo. Dopo quanto tempo si può richiedere la surroga del mutuo? In realtà, la legge non prevede un vincolo temporale per poter richiedere la surroga del mutuo e, anzi, tale procedimento conviene nel momento in cui il mutuo è ancora “giovane”, cioè se mancano diversi anni all’estinzione del debito. La ragione è molto semplice: con il tipo di piano di ammortamento più diffuso in Italia per i mutui, c.d. ammortamento alla francese, è soprattutto all’inizio del mutuo che vengono corrisposti gli interessi sul finanziamento con la conseguenza che richiedere la surroga verso la fine del mutuo comporterebbe un vantaggio minimo per il mutuatario, oltre che per la banca surrogante, la quale potrebbe rifiutare anche la richiesta. È bene tenere presente, infatti, che, se la banca che ha erogato il mutuo originario non può opporsi alla richiesta di surroga, potrebbe essere, invece, che la nuova banca contattata per la surroga non sia disponibile a concedere il mutuo. Oltre al caso appena menzionato (cioè quando l’operazione è prossima all’estinzione e, dunque, presenta un basso livello di interessi da restituire con conseguente scarsi margini di remunerazione per la banca), la surroga potrebbe essere rifiutata quando, ad esempio: la situazione reddituale del mutuatario sia peggiorata;l’ammontare del finanziamento sia molto basso, con conseguente esiguità anche degli interessi;l’immobile abbia perso valore, con conseguente minore garanzia per la banca surrogante;il mutuatario non sia sufficientemente affidabile. Per questo motivo, oltre ai documenti anagrafici, il mutuatario ha l’onere di allegare alla richiesta di surroga i documenti relativi alla sua situazione reddituale (come, ad esempio, le ultime due buste paga, una copia della dichiarazione dei redditi, l’iscrizione all’albo professionale in caso di liberi professionisti) e al vecchio mutuo (una copia dell’atto di acquisto, la documentazione relativa all’ipoteca, il certificato di abitabilità, ecc.). In ogni caso, la documentazione può variare da una banca all’altra e l’eventuale rifiuto non impedisce al mutuatario di richiedere la surroga presso un’altra banca, che potrebbe richiedere condizioni e documentazioni differenti. Intendi richiedere la surroga del mutuo e desideri informazioni più specifiche? Contatta i Professionisti SuperPartes per ottenere maggiori informazioni o un appuntamento!Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Nattanan Kanchanaprat da Pixabay © Riproduzione riservata

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    17 agosto 2017

    10 cose da sapere prima di stipulare un mutuo

    17/08/2017Ecco 10 utili indicazioni da conoscere prima di stipulare un mutuo. Il contributo dei notai di SuperPartes alla trasparenza dei diritti dei cittadini.Maggiore conoscenza per compiere scelte consapevoli.

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  • News

    17 maggio 2017

    Mutuo: surroga e chiusura anticipata

    Cosa cambia per il cittadino. Quando si è parte di un contratto di mutuo ipotecario, decorso un certo periodo di tempo, può nascere l'esigenza di rinegoziare le condizioni originarie (perché magari i tassi hanno subito una notevole diminuzione) oppure estinguere anticipatamente il mutuo per ragioni di convenienza economica o personale. E' molto importante tenere presente, in questi casi, che è diritto del cittadino rinegoziare il mutuo in qualsiasi momento con la propria banca oppure surrogare il mutuo con altra banca e che in entrambi i casi non possono essere applicate penali o spese aggiuntive. E' inoltre facoltà  del cittadino estinguere in qualsiasi momento il mutuo e, nelle ipotesi previste dalla legge, non potranno essere applicate penali di estinzione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Cos'è la surroga? La surroga è un contratto con il quale si trasferisce un mutuo dall'originaria banca ad un'altra banca, senza che venga cancellata la precedente ipoteca e senza l'aggiunta di oneri o costi ulteriori. Questo può essere fatto soprattutto al fine di migliorare le condizioni contrattuali previste nel precedente contratto (tasso di interesse più conveniente, cambio di tasso da variabile a fisso, etc). E' importante tenere presente che per poter procedere alla surroga non è necessario il consenso della banca originaria e non ci sono spese notarili a carico del mutuatario. Posso estinguere anticipatamente il mutuo? Il contratto di mutuo può essere sempre estinto anticipatamente, versando la somma residua alla banca. In Italia, caso più unico che raro tra i Paesi europei, non sono previste penali in caso di estinzione anticipata. Cosa significa questo? Che il mutuatario può scegliere in qualsiasi momento, nel corso della durata del mutuo, di chiudere il mutuo senza dover pagare alcun costo aggiuntivo a titolo di penalità . Questo grazie al Decreto Bersani (Decreto Legge n° 7 del 31 gennaio 2007 convertito nella Legge n° 40 del 2 aprile 2007) che ha sancito la nullità  di qualsiasi clausola che prevedesse penalità  in caso di estinzione per i contratti di mutuo stipulati in data successiva al 2 febbraio 2007 e richiesti da persone fisiche ai fini di acquisto o ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione (o allo svolgimento di attività  economiche e professionali). La situazione è rimasta invariata anche a seguito della Direttiva Mutui che prevedeva la possibilità  per gli Stati membri di applicare la penale in caso di rimborso parziale o estinzione anticipata, regola però non recepita dal legislatore italiano che ha preferito lasciare inalterata la disciplina prevista a suo tempo dal decreto Bersani. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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