Cassazione 25 ottobre 2021 n. 29980.

I doni tra fidanzati, di cui all’art. 80 c.c., non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d’uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette. Anche in queste eventualità, ai fini dell’azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti a causa della promessa di matrimonio e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo.

Tale circostanza opera nel contesto di una presupposizione, sicchè ove sia accertato il sopravvenuto venir meno della causa donandi si determina la caducazione dell’attribuzione patrimoniale al donatario.

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