Cassazione, ordinanza n. 20062/2021.

In caso di acquisto pro indiviso di un immobile effettuato da due conviventi more uxorio, il maggior apporto di uno dei due co- acquirenti nella corresponsione, direttamente a mani del creditore, degli acconti e delle rate del mutuo, deve presumersi avvenuto, per la parte eccedente la sua quota, a titolo di liberalità nei confronti dell’altro, avente giustificazione nella stessa situazione di convivenza, sicché esso si configura quale donazione indiretta effettuata mediante negozio, quello dell’adempimento del terzo per spirito di liberalità, per il quale non è richiesta la forma scritta. 

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