Cassazione 9 aprile 2021 n. 9490.
In tema di obbligazioni pecuniarie il pagamento effettuato mediante assegno bancario, il quale non costituisce mezzo di pagamento di sicura copertura, può essere rifiutato dal creditore in presenza di una ragionevole giustificazione, la cui ricorrenza implica un
apprezzamento che si sostanzia in un giudizio di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito.
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