Cassazione, ordinanza, 6 febbraio 2025, n. 2967, sez. III civile. 

La manifestazione tacita di volontà revocatoria del divieto di recesso in un contratto preliminare, anche se non sottoscritta da tutti i promittenti venditori, è valida nei confronti delle parti firmatarie della successiva scrittura privata. Tale revoca, funzionale a consentire il recesso del promissario acquirente, sebbene limitata nei suoi effetti ai sottoscrittori, previene un inammissibile comportamento contrario ai princìpi di buona fede e correttezza contrattuale nei confronti del contraente recedente.

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