Cassazione 16 novembre n. 25862/2020.

In tema di azione revocatoria, l’interesse ad agire del creditore non viene meno per il fatto che il bene oggetto dell’atto dispositivo sia rientrato nel patrimonio del debitore, posto che l’interesse è costituito anche dall’effetto prenotativo derivante dalla trascrizione della domanda giudiziale di revoca ai sensi dell’art. 2652 n. 5 c.c., formalità idonea a rendere insensibile il cespite rispetto ad eventuali vicende pregiudizievoli successive.

La Cassazione ha cassato, pertanto, la sentenza che aveva rigettato la revocatoria per cessazione della materia del contendere in ragione della risoluzione consensuale, intervenuta nelle more del giudizio, dell’atto di cessione del bene, sul quale, però, era stata iscritta un’ipoteca dopo la trascrizione della domanda giudiziale. 

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