Cassazione, 25 giugno 2020 n. 12642.
La mancata scelta da parte del curatore fallimentare se subentrare o sciogliersi da un contratto pendente ai sensi dell’art. 72 legge fallimentare ostacola, nell’ambito di un concordato fallimentare con assuntore, la successione di quest’ultimo nel contratto pendente a meno che il piano concordatario non preveda specifiche pattuizioni di segno contrario.
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