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    24 luglio 2020

    Procura rilasciata a soggetto incapace

    Cassazione, ordinanza 12 giugno 2020, n. 11272, sez. III civile.  In tema di annullamento dei negozi giuridici unilaterali va accertata la sussistenza di entrambi i requisiti previsti dall’art. 428 c.c., comma 1: – ai fini dell’accertamento di una situazione di incapacità di intendere e di volere al momento del compimento dell’atto, non occorre una totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente una alterazione psichica, dovuta a causa anche transitoria, atta ad impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la capacità di valutare l’importanza dell’atto che si sta per compiere; – l’accertamento della idoneità dell’atto a recare grave pregiudizio al suo autore va effettuata con particolare rigore, avuto riguardo alla situazione di incapacità del soggetto, e con valutazione ex ante, nella quale occorre tenere in conto tutte le caratteristiche strutturali del negozio posto in essere al fine di valutarne le potenzialità lesive.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    01 luglio 2020

    Dies a quo del termine di prescrizione...

    Cassazione, sentenza 20 febbraio 2020, n. 4449, sez. II civile. Il “dies a quo” di decorso del termine di prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento del testamento olografo per incapacità del testatore, ex art. 591 c.c., va individuato in quello di compimento di un’attività diretta alla concreta realizzazione della volontà del “de cuius” – come la consegna o l’impossessamento dei beni ereditati o la proposizione delle azioni giudiziarie occorrenti a tale scopo – anche da parte di uno solo dei chiamati all’eredità e senza che sia necessario eseguire tutte le disposizioni del testatore. Ne consegue che, in caso di istituzione di un erede universale, non occorre che questi dimostri, al fine predetto, di aver disposto a titolo esclusivo dei beni costituenti l’intero “universum ius defuncti”.                                                       Nel caso di specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che integrasse gli estremi di una condotta esecutrice, sia pure parzialmente, delle disposizioni testamentarie, quella con la quale l’erede aveva continuato a percepire, dopo la morte del “de cuius”, il canone di locazione di un immobile commerciale facente parte del compendio ereditario. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    24 febbraio 2017

    Amministrazione di sostegno. Doveri...

    Dopo aver proceduto alla scelta della persona più idonea a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno, occorre analizzare quali sono i suoi doveri, la durata dell'incarico, i rimedi previsti dall'ordinamento per gli atti eventualmente in contrasto con la legge o con i limiti dell'amministrazione di sostegno ed, infine, le ipotesi di cessazione dell'amministrazione di sostegno. Doveri dell'amministratore di sostegno Attesa la centralità  della persona per la disciplina dell'amministrazione di sostegno, che ruota tutt'intorno alle esigenze del beneficiario, è evidente che, nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve tener conto, come regola generale, innanzitutto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. E' il decreto di nomina ad indicare quali sono gli atti che l'amministratore è tenuto a compiere in nome e per conto del beneficiario e quali atti, invece, il beneficiario può compiere solo con la sua necessaria assistenza. La misura dell'amministrazione di sostegno, infatti, per come pensata dal legislatore in termini di flessibilità  e duttilità , deve essere parametrata il più possibile alle specifiche necessità  del caso concreto, cercando di limitare solo laddove necessario l'autonomia negoziale del beneficiario. Anche per questa ragione, l'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, nonchè il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. Il beneficiario, il pubblico ministero e gli altri soggetti di cui all'art. 406 c.c. possono anche ricorrere al giudice tutelare, in caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, affinchè adotti lui gli opportuni provvedimenti. Durata dell'incarico Per quanto attiene alla durata dell'incarico, l'art. 410 c.c. prevede, come regola generale, che l'amministratore di sostegno non sia tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni. Tuttavia tale regola non vale nei casi in cui l'incarico sia rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti. Atti compiuti dall'amministratore di sostegno (o dal beneficiario) in violazione di disposizioni di legge. Può accadere che l'amministratore di sostegno compia taluni atti in violazione di disposizioni di legge oppure in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice. In tali casi la legge prevede la possibilità  di annullarli. L'istanza per l'annullamento, ai sensi dell'art. 412 c.c., può essere proposta dallo stesso amministratore di sostegno, dal pubblico ministero, dal beneficiario o dai suoi eredi ed aventi causa. Sono parimenti annullabili anche gli atti posti in essere personalmente dal beneficiario e violativi di disposizioni di legge o di disposizioni contenute nel decreto di istituzione dell'amministrazione di sostegno. In questo caso l'istanza di annullamento può essere proposta dall'amministratore di sostegno, dal beneficiario o dai suoi eredi o aventi causa. Entrambe le azioni si prescrivono nel termine di cinque anni, a decorrere dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno. Cessazione dell'amministrazione di sostegno. L'amministrazione di sostegno cessa allo scadere del termine, ove previsto, o in conseguenza della revoca della misura disposta dal giudice tutelare. La revoca dell'amministrazione di sostegno può essere richiesta, con istanza motivata, al giudice tutelare dal beneficiario, dall'amministratore di sostegno, dal pubblico ministero o da taluno dei soggetti di cui all'articolo 406 c.c., quando ritengano che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell'amministratore. Il giudice tutelare, una volta acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori, provvede con decreto motivato. Il giudice tutelare può provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando la misura si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario, informandone il pubblico ministero nel caso in cui ritenga che si debba procedere al giudizio di inabilitazione o di interdizione. Per ovvie ragioni, in tali casi, la nomina del tutore o del curatore provvisorio, ai sensi dell'art. 419 c.c., ovvero la dichiarazione di interdizione o inabilitazione comportano contestualmente la cessazione dell'amministrazione di sostegno. Notaio Paolo Broccoli

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