Cassazione, sentenza 20 febbraio 2020, n. 4449, sez. II civile.

Il “dies a quo” di decorso del termine di prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento del testamento olografo per incapacità del testatore, ex art. 591 c.c., va individuato in quello di compimento di un’attività diretta alla concreta realizzazione della volontà del “de cuius” – come la consegna o l’impossessamento dei beni ereditati o la proposizione delle azioni giudiziarie occorrenti a tale scopo – anche da parte di uno solo dei chiamati all’eredità e senza che sia necessario eseguire tutte le disposizioni del testatore. Ne consegue che, in caso di istituzione di un erede universale, non occorre che questi dimostri, al fine predetto, di aver disposto a titolo esclusivo dei beni costituenti l’intero “universum ius defuncti”.                                                       

Nel caso di specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che integrasse gli estremi di una condotta esecutrice, sia pure parzialmente, delle disposizioni testamentarie, quella con la quale l’erede aveva continuato a percepire, dopo la morte del “de cuius”, il canone di locazione di un immobile commerciale facente parte del compendio ereditario.

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