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    24 febbraio 2017

    Amministrazione di sostegno. Doveri...

    Dopo aver proceduto alla scelta della persona più idonea a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno, occorre analizzare quali sono i suoi doveri, la durata dell'incarico, i rimedi previsti dall'ordinamento per gli atti eventualmente in contrasto con la legge o con i limiti dell'amministrazione di sostegno ed, infine, le ipotesi di cessazione dell'amministrazione di sostegno. Doveri dell'amministratore di sostegno Attesa la centralità  della persona per la disciplina dell'amministrazione di sostegno, che ruota tutt'intorno alle esigenze del beneficiario, è evidente che, nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve tener conto, come regola generale, innanzitutto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. E' il decreto di nomina ad indicare quali sono gli atti che l'amministratore è tenuto a compiere in nome e per conto del beneficiario e quali atti, invece, il beneficiario può compiere solo con la sua necessaria assistenza. La misura dell'amministrazione di sostegno, infatti, per come pensata dal legislatore in termini di flessibilità  e duttilità , deve essere parametrata il più possibile alle specifiche necessità  del caso concreto, cercando di limitare solo laddove necessario l'autonomia negoziale del beneficiario. Anche per questa ragione, l'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, nonchè il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. Il beneficiario, il pubblico ministero e gli altri soggetti di cui all'art. 406 c.c. possono anche ricorrere al giudice tutelare, in caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, affinchè adotti lui gli opportuni provvedimenti. Durata dell'incarico Per quanto attiene alla durata dell'incarico, l'art. 410 c.c. prevede, come regola generale, che l'amministratore di sostegno non sia tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni. Tuttavia tale regola non vale nei casi in cui l'incarico sia rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti. Atti compiuti dall'amministratore di sostegno (o dal beneficiario) in violazione di disposizioni di legge. Può accadere che l'amministratore di sostegno compia taluni atti in violazione di disposizioni di legge oppure in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice. In tali casi la legge prevede la possibilità  di annullarli. L'istanza per l'annullamento, ai sensi dell'art. 412 c.c., può essere proposta dallo stesso amministratore di sostegno, dal pubblico ministero, dal beneficiario o dai suoi eredi ed aventi causa. Sono parimenti annullabili anche gli atti posti in essere personalmente dal beneficiario e violativi di disposizioni di legge o di disposizioni contenute nel decreto di istituzione dell'amministrazione di sostegno. In questo caso l'istanza di annullamento può essere proposta dall'amministratore di sostegno, dal beneficiario o dai suoi eredi o aventi causa. Entrambe le azioni si prescrivono nel termine di cinque anni, a decorrere dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno. Cessazione dell'amministrazione di sostegno. L'amministrazione di sostegno cessa allo scadere del termine, ove previsto, o in conseguenza della revoca della misura disposta dal giudice tutelare. La revoca dell'amministrazione di sostegno può essere richiesta, con istanza motivata, al giudice tutelare dal beneficiario, dall'amministratore di sostegno, dal pubblico ministero o da taluno dei soggetti di cui all'articolo 406 c.c., quando ritengano che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell'amministratore. Il giudice tutelare, una volta acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori, provvede con decreto motivato. Il giudice tutelare può provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando la misura si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario, informandone il pubblico ministero nel caso in cui ritenga che si debba procedere al giudizio di inabilitazione o di interdizione. Per ovvie ragioni, in tali casi, la nomina del tutore o del curatore provvisorio, ai sensi dell'art. 419 c.c., ovvero la dichiarazione di interdizione o inabilitazione comportano contestualmente la cessazione dell'amministrazione di sostegno. Notaio Paolo Broccoli

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    21 febbraio 2017

    Amministrazione di sostegno: ratio e procedura

    L'istituto dell'amministrazione di sostegno è disciplinato dagli artt. 404 e ss. del Codice civile. à‰ una figura introdotta con la Legge di riforma n. 4/06, che è stata pensata con la precisa finalità  di modificare un sistema ormai considerato anacronistico. La vecchia struttura del c.c. prevedeva solo l'inabilitazione e l'interdizione, strumenti per lo più volti alla tutela degli interessi patrimoniali dei familiari piuttosto che alla tutela delle persone deboli. La riforma, caratterizzata da un'ottica completamente diversa, ha deciso di riconoscere importanza primaria, invece, alla tutela della persona impossibilitata a provvedere autonomamente ai propri interessi e solo successivamente anche agli eventuali interessi patrimoniali connessi. Si può dire, in un certo senso, che il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno sia stato introdotto in applicazione dei principi di necessità  e sussidiarietà . Lo scopo principe della riforma è, infatti, quello di ricercare lo strumento che assicuri la minore limitazione possibile del soggetto, ponendo limiti alla sua autonomia personale solo se veramente necessario e comunque in ogni caso nella misura meno invasiva possibile, ovvero solo quando (e quanto) sia necessario alla tutela dei suoi interessi. Detta in altre parole, non si deve ricorrere a strumenti più limitativi, come l'inabilitazione o l'interdizione, quando sia sufficiente, al contrario, applicare l'amministrazione di sostegno. Cosa comporta la nomina di un amministratore di sostegno? L'art. 404 c.c. prevede che la persona che, a causa di una infermità  ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità , anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno. A seguito della nomina dell'amministratore di sostegno, il beneficiario conserva comunque la capacità  di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno e può, in ogni caso, compiere tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Procedura Vediamo, ora, qual è la procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno. L'amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio. Il giudice tutelare deve provvedere entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Nel caso in cui sia necessario, può nominare anche un amministratore di sostegno temporaneo per la cura della persona e dei suoi interessi patrimoniali. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve, per espressa previsione di legge, contenere l'indicazione: delle generalità  della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno; della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità ; della periodicità  con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività  svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario nonchè, insieme ad ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno, immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga. Notaio Paolo Broccoli

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