L'istituto dell'amministrazione di sostegno è disciplinato dagli artt. 404 e ss. del Codice civile. à‰ una figura introdotta con la Legge di riforma n. 4/06, che è stata pensata con la precisa finalità  di modificare un sistema ormai considerato anacronistico. La vecchia struttura del c.c. prevedeva solo l'inabilitazione e l'interdizione, strumenti per lo più volti alla tutela degli interessi patrimoniali dei familiari piuttosto che alla tutela delle persone deboli.

La riforma, caratterizzata da un'ottica completamente diversa, ha deciso di riconoscere importanza primaria, invece, alla tutela della persona impossibilitata a provvedere autonomamente ai propri interessi e solo successivamente anche agli eventuali interessi patrimoniali connessi.

Si può dire, in un certo senso, che il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno sia stato introdotto in applicazione dei principi di necessità  e sussidiarietà . Lo scopo principe della riforma è, infatti, quello di ricercare lo strumento che assicuri la minore limitazione possibile del soggetto, ponendo limiti alla sua autonomia personale solo se veramente necessario e comunque in ogni caso nella misura meno invasiva possibile, ovvero solo quando (e quanto) sia necessario alla tutela dei suoi interessi. Detta in altre parole, non si deve ricorrere a strumenti più limitativi, come l'inabilitazione o l'interdizione, quando sia sufficiente, al contrario, applicare l'amministrazione di sostegno.

Cosa comporta la nomina di un amministratore di sostegno?

L'art. 404 c.c. prevede che la persona che, a causa di una infermità  ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità , anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno. A seguito della nomina dell'amministratore di sostegno, il beneficiario conserva comunque la capacità  di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno e può, in ogni caso, compiere tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Procedura

Vediamo, ora, qual è la procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno. L'amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio.

Il giudice tutelare deve provvedere entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Nel caso in cui sia necessario, può nominare anche un amministratore di sostegno temporaneo per la cura della persona e dei suoi interessi patrimoniali.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve, per espressa previsione di legge, contenere l'indicazione:

  • delle generalità  della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
  • della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
  • dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
  • degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
  • dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità ;
  • della periodicità  con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività  svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario nonchè, insieme ad ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno, immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Notaio Paolo Broccoli

L'istituto dell'amministrazione di sostegno è disciplinato dagli artt. 404 e ss. del Codice civile. à‰ una figura introdotta con la Legge di riforma n. 4/06, che è stata pensata con la precisa finalità  di modificare un sistema ormai considerato anacronistico. La vecchia struttura del c.c. prevedeva solo l'inabilitazione e l'interdizione, strumenti per lo più volti alla tutela degli interessi patrimoniali dei familiari piuttosto che alla tutela delle persone deboli. La riforma, caratterizzata da un'ottica completamente diversa, ha deciso di riconoscere importanza primaria invece alla tutela della persona impossibilitata a provvedere autonomamente ai propri interessi e solo successivamente ad eventuali interessi patrimoniali connessi.