Cassazione, ordinanza 5 giugno 2024, n. 15776, sez. V

In caso di restituzione (retrocessione) dell’azienda dall’usufruttuario o dall’affittuario al proprietario, le rimanenze, i miglioramenti e gli incrementi dei beni strumentali non sono assoggettati ad IVA, ancorché non inventariati, non potendo già “a monte” acquisire una propria autonoma oggettività contrattuale rispetto all’usufrutto o all’affitto dell’intero complesso aziendale, che di per sé, in base all’art. 2555 c.c., li ricomprende.

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