Cassazione, ordinanza, 27 giugno 2024, n. 17724, sez. II civile.
Il compossesso non consiste nell’esercizio solidaristico e comunitario dell’unica signoria su una cosa, ma rappresenta la situazione nella quale confluiscono su una stessa cosa poteri plurimi corrispondenti ad altrettanti distinti diritti. Ne consegue che il convivente “more uxorio” del soggetto detentore dell’immobile non è compossessore con quello, ma detentore autonomo dell’immobile stesso, che dunque non può usucapire. Se un soggetto è privo dell’animus possidendi ai fini della pretesa usucapione, non può ritenersi differente la posizione del convivente partendo da una posizione di detenzione qualificata esercitabile finché duri lo stato convivenza.
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